La ‘trasparenza’ amministrativa
L’accesso agli atti consiste nella possibilità di prendere visione o richiedere copie di documenti amministrativi in possesso dell’Amministrazione Comunale, cioè di assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno per garantire ai cittadini i propri diritti nei confronti dell’amministrazione pubblica.
Si tratta della cosiddetta trasparenza amministrativa,
Tipologie di accesso agli atti amministrativi
Le tre tipologie di accesso ai dati ed ai documenti amministrativi sono disciplinate da due norme diverse: la L. n. 241/1990 ed il D.lgs. n. 33/2013 nonchè dal Regolamento Comunale per la disciplina del diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni in possesso dell’amministrazione.
1. Con l’accesso civico semplice (art. 5, c. 1, dlgs. n. 33/2013) il cittadino può chiedere di prendere visione ed estrarne la copia dei documenti amministrativi che la pubblica amministrazione aveva l’obbligo di pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013, ma che la stessa ha omesso di rendere conoscibile ai terzi. Tale accesso può essere richiesto a prescindere dall’interesse del soggetto rispetto alle informazioni richieste.
2. Il diritto di accesso generalizzato (art. 5, c. 2, dlgs. n. 33/2013) , insieme a quello civico semplice, ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. L’accesso civico generalizzato riguarda il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.
3. La finalità dell’accesso documentale di cui legge 241/1990 (art. 22) è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio, all’interno del procedimento amministrativo, le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive che l’ordinamento attribuisce loro a tutela . Chiunque può richiedere l’accesso agli atti amministrativi, ma deve avere un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.
Oggetto dell’accesso
1. L’accesso civico semplice riguarda tutti i dati, le informazioni e i documenti di cui sia prevista la pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.
2. L’accesso civico generalizzato concerne tutti i dati e i documenti in possesso dell’ente, nei limiti previsti dagli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. E’ esclusa pertanto la possibilità di richiedere informazione non già disponibili e che necessitino di specifiche elaborazioni.
3. L’accesso documentale concerne i documenti amministrativi.
Soggetti legittimati all’accesso
Per l’accesso civico semplice la richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione ed è gratuita.
Per quanto riguarda l’accesso civico generalizzato, chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, può accedere ai dati, alle informazioni o ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per cui vige l’obbligo di pubblicazione. L’istanza di accesso civico generalizzato non deve essere motivata. Il rilascio di dati e documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dal Comune per la relativa riproduzione su supporti materiali.
Sono legittimati all’accesso documentale gli interessati come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera f) del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni in possesso dell’amministrazione.
L’interessato formula la richiesta di accesso come sopra specificato.
La richiesta di accesso formale deve contenere:
a) gli estremi identificativi del richiedente;
b) gli estremi identificativi o elementi che consentano l’individuazione del documento amministrativo;
c) motivazione della richiesta specificando la posizione legittimante ed eventuali poteri rappresentativi;
d) modalità di accesso richiesta;
e) data di presentazione;
f) sottoscrizione.
Presentazione dell’istanza
1. L’istanza di accesso civico o documentale può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale» (CAD). Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:
a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
b) l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
d) trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del CAD, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
2. L’istanza può essere presentata anche a mezzo posta o direttamente presso gli uffici e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).
3. L’istanza di accesso civico o documentale va indirizzata al protocollo generale dell’ente oppure:
a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) al RPCT, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013 (accesso civico semplice).
Termini del procedimento
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, comma 6, del d.lgs. 33/2013) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
Costo:
per la sola riproduzione del documento:
ogni foglio formato A4: costo € 0,20
ogni foglio A4 a colori: costo € 0,50
Accessi relativi a pratiche edilizie
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