Devono essere pubblicate le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo.
Riferimenti normativi
Art. 2, comma 1, lettera a), e art. 10 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195.