Programmazione delle opere pubbliche.
Devono essere pubblicati:
– i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione;
– le linee guida per la valutazione degli investimenti; (obbligo soppresso dal d.lgs. 97/2016)
– le relazioni annuali; (obbligo soppresso dal d.lgs. 97/2016)
– ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione. (obbligo soppresso dal d.lgs. 97/2016)
Esecuzione delle opere pubbliche.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate, sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione