Ai sensi dell’articolo 4 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
In allegato l’accordo sul sistema di videosorveglianza dalla sede municipale sottoscritto il 14 giugno 2017 e i documenti connessi.
Questo specifico tipo di accordo è previsto dall’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 300/1970, che stabilisce: “1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. … 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.”
L’accordo e le relazioni sono state inviate in data 17 giugnoo 2017 all’ARAN e al CNEL, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n° 165.