In caso di abbattimento alberi di diametro superiore a dieci centimetri è necessaria la preventiva comunicazione al Servizio Ambiente del Comune.
L’abbattimento è consentito nei seguenti casi:
- gli alberi sono in uno stato vegetativo precario tale da costituire pericolo per persone o cose
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gli alberi presentano gravi problemi di carattere fitosanitario
- gli alberi provocano gravi danni alle strutture del fabbricato
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gli alberi non sono a distanza regolamentare da altre proprietà, in base al Codice Civile
- gli alberi hanno un precario sviluppo vegetativo in quanto fanno parte di un impianto troppo fitto
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gli alberi, dopo ogni valutazione progettuale alternativa, rendono impossibile la realizzazione di un opera edile
- gli alberi sono disseccati.
Anche l’esecuzione di tagli di potatura su rami di diametro superiore ai 7 cm. o in epoche non ottimali, è sottoposta a comunicazione salvo il caso di interventi di modesta entità e debitamente documentabili o dimostrabili.
Gli interventi di capitozzatura (taglio del fusto o delle branche di diametro superiore a 20 cm.) sono vietati salvo specifica autorizzazione.
In base all’art. 4 del Regolamento per il verde pubblico e privato, è obbligatorio reimpiantare le piante abbattute con un numero almeno analogo di nuovi alberi di specie autoctona o rinaturalizzati (escludendo le conifere), informando l’Ufficio Ambiente sul luogo e specie delle nuove piante messe a dimora.
Sempre in base all’art. 4 del citato Regolamento, in mancanza di spazio per il reimpianto degli alberi in sostituzione di quelli abbattuti, si provvede alla fornitura e messa a dimora degli stessi su un’area pubblica indicata dall’Amministrazione comunale seguendo le indicazioni che il Comune di Rubiera impartirà per quanto riguarda la specie botanica, il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi che verranno forniti. In alternativa e, a discrezione dell’Amministrazione comunale, si provvede al pagamento, in base al listino prezzi aggiornato edito dalla Camera di Commercio, di una somma commisurata al valore degli alberi da porre a dimora tenendo conto delle spese di piantagione in area pubblica.
Sanzioni:
Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 29 del Regolamento comunale del Verde
Documentazione occorrente:
– comunicazione in carta semplice ( vedi modelli allegati)
– planimetria dell’area con individuazione dell’immobile e dell’albero/i sul quale si intende intervenire
– fotografia/e attestante lo stato di fatto dell’albero/i su cui si intende intervenire
– relazione di un tecnico abilitato (caso a. ed eventualmente b. , caso f.)
– richiesta del confinante all’eliminazione degli alberi ( caso d.)
Tempi di risposta:
Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda il Comune provvede al riscontro della stessa.
Il mancato riscontro entro tale termine è da intendersi come riscontro positivo.