Sfalcio dei fossi e vegetazione presso le strade

MODALITA’ DI RICHIESTA
Ai sensi dell’art. 24  del Regolamento comunale del verde pubblico e privato, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 2 del 26 febbraio 2000,   tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari al fine di consentire il regolare deflusso delle acque.

Tutti i fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti, anche per la parte comunale, con interventi eseguiti nei mesi di aprile ed ottobre di ogni anno.

Il proprietario del fondo confinante dovrà effettuare la raccolta dell’erba tagliata al fine di garantire un corretto deflusso delle acque. La non ottemperanza di tale norma comporterebbe l’ostruzione del fosso stradale ed il conseguente rifacimento.

I frontisti, dovranno, inoltre, (salvo deroghe solo in caso di eccezionale emergenza) eseguire le seguenti opere al fine di garantire il libero deflusso delle acque e di eliminare fonti di pericolo, restringimento, danneggiamento e limitazione della visibilità della strada:
– taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;
– eliminazione della vegetazione esistente sui cigli dei fossi stradali;
– regolazione delle siepi vive;
– rimozione di eventuali ostacoli;
– mantenimento delle sponde dei fossi laterali alle strade;
– pulizia ed espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione antistanti le proprietà;
– esecuzione di ogni altra operazione finalizzata al ripristino delle condizioni di perfetta efficacia e
sicurezza idraulica di tutti i precitati cavi, fossi di scolo e irrigui.

L’Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni amministrative previste all’art.29 del Regolamento comunale del verde pubblico e privato, farà eseguire i lavori d’ufficio con spese a carico degli inadempienti.