Nutrie

La nutria (Myocastor coypus) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce, condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell’ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni e che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull’intero territorio italiano.
L’incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell’elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell’intero corso dell’anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare e la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati.
La nutria inoltre  possiede un’elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza la regione Emilia-Romagna facilita l’incontrollata diffusione e aumento della consistenza della specie.
L’art.11, comma 11 bis, della legge 11 agosto 2014, n. 116, “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica modificando in tal senso l’art.2, comma 2, della legge n.157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e parimenti è decaduto anche il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.760/1995 “Disposizioni per l’attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale” con il quale erano state indicate, su parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), oggi ISPRA, le modalità di cattura e soppressione dei soggetti oggetto di controllo numerico.
Con l’esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta legge n.157/1992, non sono più applicabili gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 8/1994 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e, di conseguenza, non sono più risarcibili gli ingenti danni causati dalla specie alle produzioni agricole, facenti capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica.
Non sono inoltre più attuabili gli specifici piani di controllo previsti all’art.19 della legge n.157/1992, così come recepito dall’art. 16, comma 6 ter, della legge regionale n.8/1994, a norma dei quali le Province dell’Emilia-Romagna hanno gestito il problema nutrie, sino alla data di entrata in vigore delle modifiche alla legge n.157/1992, con una regolare azione di contenimento della specie e l’abbattimento di circa 60.000 animali all’anno;

La  Nota circolare del Ministero della Salute DGSAF 0022732-P-31/10/2014, ribadisce che alle nutrie non si applicano le previsioni della già citata legge n.157/1992 e che la modifica legislativa trasferisce la competenza sulla gestione, precedentemente incapo alle Regioni e alle Province, ai Comuni permettendo piani di controllo e eliminazione con l’utilizzo di strumenti sinora impiegati per altre specie nocive e sulla base di quanto sopra evidenziato, la competenza sulla gestione delle nutrie, prima spettante alle Province, risulta trasferita ai Comuni, i quali in forma singola o consortile devono adottare adeguati piani di controllo per il contenimento delle nutrie, anche avvalendosi dell’esperienza maturata dalla Provincia, attraverso la condivisione della dotazione strumentale, del personale qualificato e dei volontari abilitati.
Il Comune di Rubiera ha adottato, con la Deliberazione di Giunta comunale n° 78 del 17/06/2015, il  Piano comunale di controllo per il contenimento delle nutrie (allegato A)  in cui si puntualizza che:

  • Il coordinamento e i controllo delle attività viene effettuato dalla Polizia Municipale in collaborazione con la Polizia provinciale
  • E’ vietato l’uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo.
  • E’ altresì fatto divieto di fornire cibo alle nutrie salvo sia strumentale all’attuazione del piano.
  • L’abbattimento è possibile solo tramite:
  1. cattura tramite trappole e successiva soppressione eutanasica
  2. abbattimento diretto con arma da fuoco

in entrambi i casi le operazioni potranno essere svolte solo dai soggetti autorizzati e non dai privati cittadini.