L’art. 213 bis del Regolamento di Igiene veterinaria così come modificato con atto di Giunta comunale n. 39 del 27 settembre 2007, al fine di contenere l’incremento delle colonie dei colombi di città per salvaguardarne la salute, per tutelare l’aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonchè per perseguire l’equilibrio dell’ecosistema territoriale stabilisce:
- il divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero;
- l’obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l’insediamento e la nidificazione dei colombi, nonchè di provvedere alla pulizia del suolo privato e pubblico qualora il guano dei volatili, di stanza su fabbricati privati, dovesse imbrattarlo;
- la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili (piccioni, uccelli ornamentali, conigli, galline etc.), previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata su parere favorevole della AUSL (Servizio veterinario/Igiene pubblica). Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari e il disturbo del vicinato e il benessere degli animali.
Qualora i proprietari delgi stabili non dovessero provvedere a porre in essere quanto previsto al punto 2) si provvederà d’ufficio da parte del Comune, anticipando le spese necessarie, dando corso successivamente alle procedure per il recupero delle somme relative ai costi sostenuti.