Canone televisivo per gli abbonamenti in ambito privato

SINTESI DELLA NORMATIVA APPROVATA CON LA LEGGE DI STABILITA’ 2016

Per il 2016 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100€.
E’ confermato che il canone ordinario è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive.
La detenzione dell’apparecchio si presume nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.
Il pagamento, ricorda la Rai, avviene mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica. In ogni fattura sono addebitate le rate mensili scadute. Al fine del calcolo delle somme da addebitare, l’importo annuo del canone è suddiviso in dieci rate mensili.
La dichiarazione di non detenere apparecchi deve essere tassativamente resa nelle forme previste dalla legge, ha validità per l’anno in cui è presentata ed espone a responsabilità penale in caso di mendacio.
L’importo è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Limitatamente al 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016:l’importo del canone sarà indicato nella fattura con una voce distinta.
Infine non è più consentita la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi mentre il limite di reddito per il diritto all’esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni è elevato a 8 mila euro annui.

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