La Provincia di Reggio Emilia ricade nella zona climatica di tipo “E” (Decreto del Presidente della Repubblica 26/08/1993 n. 412) per cui, a seguito del Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 che prevede, in tema di accensione degli impianti termici nella zona climatica “E” in cui ricade il territorio del Comune di Rubiera:
- periodo di accensione degli impianti di riscaldamento dal 15 ottobre al 15 aprile;
- numero massimo di 14 ore al giorno;
- temperatura massima interna di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili; temperatura massima interna di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Per gli impianti autonomi (con potenza inferiore a 35KW) la legge individua nella persona che occupa l’alloggio (anche se non è il proprietario) il responsabile dell’impianto di riscaldamento.
Spetta quindi a lui il compito di gestire correttamente l’impianto e provvedere, rivolgendosi a personale abilitato, alla manutenzione periodica.
Chi non lo fa è responsabile per eventuali danni causati da malfunzionamenti.
Per una corretta manutenzione occorre (salvo prescrizioni diverse dell’installatore o manutentore ricavabili nel libretto d’uso della caldaia):
1) almeno una volta ogni due anni per combustibili liquidi o solidi oppure ogni quattro per combustibile metano o gpl (ai sensi del nuovo Regolamento del Consiglio dei Ministri del 15/2/2013) far controllare l’impianto e non soltanto la caldaia. Il manutentore, al termine del controllo, deve consegnare copia della dichiarazione attestante il controllo tecnico dell’impianto.
2) Rivolgersi sempre ad una ditta abilitata
3) Conservare la documentazione relativa all’impianto.
Ricordiamo inoltre che tutti gli impianti di riscaldamento in funzione nella Regione Emilia Romagna devono obbligatoriamente effettuare la registrazione presso il Catasto regionale degli Impianti termici (Criter)