L’autenticazione di firma consiste nell’attestazione, resa dal funzionario incaricato, che la sottoscrizione in calce al documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
L’entrata in vigore del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ha notevolmente ridotto l’obbligo di autentica di firma, disponendo che le sottoscrizioni di istanze o dichiarazioni da produrre alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (Enel, Enìa ecc.) non devono più essere autenticate. E’ sufficiente firmare davanti al funzionario dell’ente incaricato a ricevere la pratica o inviate allegando la copia fotostatica di un documento di identità valido.
La legge dispone che i funzionari comunali possano autenticare firme apposte su atti (domande, istanze, dichiarazioni) diretti agli organi della pubblica amministrazione, a gestori di pubblici servizi ovvero a privati ma solo al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.
Per gli usi il cui fine è a carattere privatistico, occorre rivolgersi ad un notaio.
Le sottoscrizioni delle istanze possono essere autenticate non solo dal funzionario comunale, ma anche dal funzionario dell’ufficio che ha richiesto la documentazione o in qualsiasi comune anche diverso da quello di residenza.
Qualora gli atti o documenti sui quali si chiede l’autenticazione della sottoscrizione siano redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
MODALITA’ DI RICHIESTA
L’interessato deve presentarsi personalmente all’Ufficio Anagrafe munito di un documento di identità valido.
La firma deve essere apposta in presenza del funzionario incaricato da persona maggiore di età e capace di intendere e volere.
Se l’interessato all’autentica è:
– minorenne, la sottoscrizione deve essere effettuata da chi esercita la potestà o dal tutore;
– interdetto o incapace di intendere, la sottoscrizione deve essere effettuata dal tutore;
– analfabeta o impedito fisicamente, è il funzionario incaricato che provvede all’autentica attestando l’impedimento a firmare, senza bisogno di testimoni.
Se la persona è impossibilitata a recarsi presso l’Ufficio Anagrafe è prevista la possibilità, da parte di un agente della Polizia Municipale di recarsi al domicilio del cittadino per raccogliere la firma.
In questo caso un familiare dovrà presentarsi all’Ufficio Anagrafe munito del documento da firmare per sottoscrivere la richiesta.
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all’estero davanti ad autorità sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.
COSTO
In base all’uso per cui si chiede l’autentica di firma essa può essere soggetta all’imposta di bollo (vedi documenti esenti).
In questo caso il costo a carico del cittadino ammonta a € 16,00 per marca da bollo oltre ad eventuali diritti di segreteria.
NORMATIVA
D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (Tabelle A e B)
D.P.R. 28/12/2000 n. 445
MODULISTICA
Quietanza liberatoria per assegno emesso senza provvista (in formato odt) (in marca da bollo)
Quietanza liberatoria per assegno emesso senza provvista (in formato pdf) (in marca da bollo)