Comunicazione di assenza e avvio del procedimento di irreperibilità

Comunicazione di assenza

Una persona può comunicare all’Anagrafe che un proprio inquilino, un familiare o convivente non risiede più nell’abitazione.
Se il segnalante non conosce il nuovo indirizzo, alla segnalazione conseguirà l’avvio di un procedimento di cancellazione d’irreperibilità dell’ assente, dopo gli opportuni e necessari accertamenti da parte dell’ufficio anagrafe, da svolgersi nel periodo minimo di 12 mesi.
Nel caso in cui invece, il segnalante sia a conoscenza del nuovo indirizzo presso il quale si è trasferita la persona, egli ha l’obbligo di comunicarlo all’ufficio anagrafe che provvederà previe verifiche, ad avviare un procedimento di cambio d’indirizzo d’ufficio (se l’indirizzo indicato riguarda il Comune di Rubiera).

Avvio del procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità

Si definisce irreperibile una persona che si allontana dal luogo di dimora abituale per un periodo sufficientemente lungo senza dare notizia del suo trasferimento in altro Comune o all’Estero e della quale non sia possibile stabilire la reale dimora attraverso i normali accertamenti anagrafici, anche d’ufficio.

La cancellazione per irreperibilità è un provvedimento dell’Ufficiale d’anagrafe ed è uno dei possibili esiti a seguito della verifica della sussistenza della dimora abituale presso l’indirizzo di residenza.
La segnalazione delle assenze (di cui sopra) può essere effettuata attraverso il modulo in allegato.

La segnalazione non avrà effetti immediati, ma darà modo all’Ufficio Anagrafe di valutare la situazione ed effettuare gli accertamenti previsti dalla normativa anagrafica (D.P.R. 233/1989) e decidere gli atti da adottare. In particolare saranno predisposti gli accertamenti che saranno opportunamente intervallati e ripetuti nel tempo. Alla fine del procedimento l’Ufficiale d’Anagrafe procede alla cancellazione dall’Anagrafe per irreperibilità.