Dichiarazione di nascita

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La dichiarazione di nascita, al fine dell’inserimento dell’atto redatto dall’Ufficiale dello Stato Civile nell’apposito registro delle nascite, che assume così rilevanza giuridica, può essere resa:

  • entro 3 giorni dall’evento alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale o Casa di Cura ove è avvenuta la nascita;
  • entro 10 giorni all’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la nascita o del Comune di residenza dei genitori. Qualora non risiedano nello stesso Comune e salvo diversi accordi scritti tra di loro, la dichiarazione deve essere resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre.

Nel primo caso sarà cura dell’autorità che riceve l’atto trasmetterlo al Comune di residenza dei genitori (o della madre) per la trascrizione e la registrazione anagrafica.
Avvertenza: i giorni vanno contati a partire dal giorno successivo alla nascita e nel caso il termine cada in un giorno festivo è possibile recarsi nei competenti uffici anche il giorno seguente.
La dichiarazione può essere resa dal padre, dalla madre o da un suo procuratore speciale, in mancanza dall’ostetrica, dal medico o da altra persona che ha assistito al parto rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata (art. 2 legge 127 del 15/5/97). Se i genitori non sono sposati devono presentarsi entrambi. Il nome imposto al neonato deve corrispondere al sesso, non deve essere ridicolo, vergognoso o contrario al buon costume e all’ordine pubblico; inoltre se maschio non può essere imposto il nome del padre o di un fratello vivente, se femmina di una sorella vivente.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE

  • documento di identità non scaduto;
  • attestazione di nascita rilasciata dal personale sanitario che ha assistito al parto.