Libretto internazionale di famiglia

MODALITA’ DI RICHIESTA
Il libretto di famiglia internazionale è un documento che riporta gli eventi di stato civile (matrimonio, nascita figli, morte) che riguardano i componenti della famiglia.
Su richiesta degli interessati, il libretto viene costantemente aggiornato secondo il mutare della situazione familiare.
Alla Convenzione di Parigi del 12 Settembre 1974, che ha istituito il libretto, hanno aderito i seguenti paesi: Germania, Austria, Belgio, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera e Turchia.
Le certificazioni contenute nel libretto di famiglia internazionale hanno la stessa validità dei certificati di stato civile rilasciati dall’autorità competente, quindi il libretto può essere presentato in sostituzione dei certificati che esso contiene. Qualora il Libretto Internazionale di Famiglia dovesse essere utilizzato in un Paese che non ha aderito alla Convenzione di Parigi, questo sarà oggetto di legalizzazione o di apostillazione secondo la legislazione vigente in materia.
Gli sposi possono fare richiesta del libretto al momento della celebrazione del matrimonio (in caso di matrimonio civile) o dopo la trascrizione nei registri di stato civile (in caso di matrimonio religioso).
Gli sposi possono richiedere il libretto internazionale di famiglia anche più tardi, ma sempre all’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio.
Il libretto di famiglia NON può essere rilasciato quando, successivamente al matrimonio, siano intervenuti: separazione di fatto o legale, divorzio, decesso del coniuge. Può essere richiesto anche tramite il Consolato Italiano del paese dove il cittadino risiede.
Se si verifica un cambiamento nello stato civile delle persone componenti la famiglia, i titolari del libretto hanno l’obbligo di aggiornarlo. Possono inoltre aggiornarlo ogni volta che c’è un cambiamento nella situazione familiare.
L’esibizione del libretto internazionale di famiglia è utile ai coniugi che trasferiscono la loro residenza all’estero, in quanto evita continue richieste di certificati in Italia: per contratti di locazione, assicurazioni sociali, iscrizioni scolastiche, ecc.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 DPR 3.11.2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
D.M. Interno 2.6.1979. Modificazione al decreto ministeriale 18 ottobre 1978, concernente l’istituzione del libretto internazionale di famiglia in esecuzione dell’art. 3, legge 8 luglio 1977, n. 487, di ratifica della convenzione internazionale firmata a Parigi il 12 settembre 1974.
D.M. interno 18.10.1978. Istituzione del libretto internazionale di famiglia in esecuzione dell’art. 3 della L. 8 luglio 1977, n. 487, di ratifica della convenzione internazionale firmata a Parigi il 12 settembre 1974.
Legge 8.7.1977, n. 487. Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974.
Convenzione di Parigi del 12.9.1974. Convention créant un livret de famille international.

COSTI
nessuno