Per il referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all’estero ( ai sensi della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con DPR 2 aprile 2003, n. 104) votano per corrispondenza.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa. In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3 e 4 della L n. 459/2001 nonchè dell’art. 4 del DPR n. 104/2003) deve essere esercitato entro i decimo giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione e cioè entro il giorno 28 luglio 2020, anche utilizzando il modulo di opzione referendum 20-21 settembre 2020 residenti estero.
L‘opzione dovrà pervenire entro il termine indicato all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocato con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio Consolare, entro il termine prescritto.