Contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno

Contributo per  rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6/10/2011)

A decorrere dal 30 gennaio 2012 è previsto il pagamento di una tassa sui permessi di soggiorno di importo che varia dagli 80 ai 200 euro.
A decorrere dal 28 aprile 2016 l’entrata in vigore del Decreto ministeriale del 10 marzo 2016 modifica il prezzo del nuovo permesso di soggiorno elevando a 30.46 euro il costo per il rilascio del permesso elettronico
A decorrere dal 9 giugno 2017 entra in vigore il Decreto del MEF del 5 maggio 2017

I cittadini stranieri non comunitari pagheranno in tal modo:
–  € 30.00 per l’assicurata
–  nel caso di richiesta di titolo di soggiorno in formato elettronico (no cittadini UE) da pagare con apposito bollettino di c/c premarcato sono richiesti i seguenti contributi:

  • € 40 per permessi di soggiorno  di durata superiore a tre mesi e inferiori o pari a un anno
  • € 50 per permessi di soggiorno  di durata superiore a un anno e inferiori o pari a due anni
  • € 100 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati.
  • € 30,46 per ogni tessera magnetica compresa nel kit

– € 16.00 per la marca da bollo da apporre sulla domanda.

Il kit compilato in busta aperta dovrà essere spedito presso un qualunque ufficio postale.
– Al momento della presentazione del kit, la persona verrà identificata con lo stesso documento (passaporto o documento equipollente) già inserito in fotocopia  nel kit.
Presso l’Ufficio Postale dovranno essere presenti tutti i richiedenti.

NON DOVRANNO PAGARE:

  • I cittadini stranieri non comunitari che chiedono la conversione o l’aggiornamento del proprio titolo di soggiorno;
  • I cittadini stranieri non comunitari regolarmente presenti sul territorio italiano di età inferiore ai diciotto anni e tutte le categorie che hanno ottenuto il nulla osta per ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b) del T.U. 286/98;
  • I cittadini stranieri non comunitari che fanno ingresso nel territorio nazionale per ricevere cure mediche ed i loro eventuali accompagnatori;
  • I cittadini stranieri non comunitari che richiedono il rilascio ed il rinnovo del titolo di soggiorno per status rifugiato, richiesta asilo politico, protezione sussidiaria e motivi umanitari.