Produttori agricoli

MODALITÀ DI RICHIESTA
Per produttore agricolo si intende chi esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo produttore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e patrimonio rurale e forestale.
Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

MODALITÀ E DIVIETI
I produttori agricoli, iscritti al Registro Imprese, possono vendere, nel rispetto delle normative igienico sanitarie, i prodotti provenienti in modo prevalente dalla propria azienda, su tutto il territorio nazionale.
Ai produttori agricoli non si applicano le normative commerciali (D.lgs. 114/98) a condizione che l’eventuale ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti che non provengono dall’azienda, nell’anno solare precedente, non abbia superato:
– per le imprese individuali € 41.316,55 – per le Società € 1.032.913,79
L’attività di vendita non può essere esercitata dai soggetti che hanno riportato, nel quinquennio precedente, condanna per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, con sentenza passata in giudicato. Il divieto vale per 5 anni dal passaggio in giudicato dell’azienda.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE 
1)  Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) per vendita in aree pubbliche,
oppure:
2)  Segnalazione Certificata Inizia Attività (SCIA) per vendita in aree private
La Segnalazione deve essere effettuata tramite la piattaforma SUAPER
La vendita può iniziare subito dopo la presentazione della segnalazione.

NORMATIVA
Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.