L’attività di acconciatore:
E’ regolata dalla L. 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore” e dal regolamento comunale riportato in allegato.
L’attività di acconciatore “comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare”.
L’esercizio dell’attività di acconciatore è subordinato al possesso di un’apposita abilitazione professionale teorico–pratica, da acquisire secondo le modalità stabilite dall’art.3 della L.174/2005 (esame teorico–pratico previa frequenza di un corso o acquisizione di pratica professionale)t.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale.
Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore: deve cioè essere sempre presente quando l’esercizio è aperto, svolgendo la propria attività nell’esercizio con carattere di continuità. In caso di sua assenza temporanea dovrà essere presente un’altra persona in possesso dell’abilitazione professionale.
Lo svolgimento dell’attività di acconciatore è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inviare tramite la piattaforma SUAPER, nella quale deve essere certificato il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
L’attività di estetista:
E’ regolata dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” e dal regolamento comunale riportato in allegato.
L’attività di estetista comprende “tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti”, compresa l’applicazione di unghie artificiali e con l’esclusione delle “prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico”.
L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato al possesso di apposita qualificazione professionale, da conseguire nei modi previsti dall’art. 3 della L.1/1990 (esame teorico–pratico previa frequenza di un corso o acquisizione di pratica professionale).
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale.
Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica: deve cioè essere sempre presente quando l’esercizio è aperto, svolgendo la propria attività nell’esercizio con carattere di continuità. In caso di sua assenza temporanea dovrà essere presente un’altra persona in possesso dell’abilitazione professionale.
L’attività di estetista è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inviare tramite la piattaforma SUAPER, nella quale deve essere certificato il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
L’attività di tatuaggio e piercing:
E’ regolata:
– dalla circolare del Ministro della Sanità 5 febbraio 1998, n. 2.9/156 “Attività di tatuaggio e piercing”;
– dalla circolare del Ministero della Sanità 16 luglio 1998, n. 2.8/633 “Attività di tatuaggio e piercing”, recante chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore di Sanità relativi alla circolare 5 febbraio 1998, n. 9/156;
– dalla Delib.G.R. 11.04.2007, n. 465 “Approvazione delle linee-guida concernenti “Indicazioni tecniche per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing”.;
dal regolamento comunale riportato in allegato.
L’attività di tatuaggio o di piercing è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inviare tramite la piattaforma SUAPER.
L’esercizio dell’attività di TATUATORE O PEARCER è subordinato alla partecipazione e frequenza di un corso di formazione previsto dalla delibera regionale n.465/2007.
In generale, non è soggetta ai requisiti ed agli adempimenti previsti dalla vigente normativa sul commercio (D.lgs 114/1998) l’attività di vendita effettuata da imprese artigiane iscritte all’albo che, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti forniscano al committente beni accessori all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio.
In particolare non sono soggette alla disciplina del commercio:
tutte le imprese esercenti l’attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati
le sole imprese artigiane esercenti l’attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso,
NORMATIVA
Accedi al Regolamento per le attività di Acconciatore, Estetista, Tatuaggio e Piercing.