Per esercizi di vicinato, ovvero commercio al dettaglio su aree private, si intendono esercizi la cui superficie di vendita non supera, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (è il caso di Rubiera) i 250 m2. La superficie di vendita si riferisce all’area destinata alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:
1) Alimentare,
2) Non alimentare.
All’interno di ogni settore vi è la possibilità di vendere tutti i prodotti appartenenti al settore merceologico corrispondente, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari.
1) Alimentare,
2) Non alimentare.
All’interno di ogni settore vi è la possibilità di vendere tutti i prodotti appartenenti al settore merceologico corrispondente, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari.
MODALITA’ DI RICHIESTA
L’apertura di un esercizio di vicinato è subordinata alla presentazione, al Comune ove si intende esercitare, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) tramite la piattaforma SUAPER. Nella comunicazione il titolare o il legale rappresentante devono dichiarare:
- generalità e residenza o domicilio legale, ragione sociale o denominazione sociale della società e la sua sede legale;
- di essere in possesso dei requisiti morali e/o professionali indicati nell’art. 71 del D.Lgs 59/2010 quali ad esempio:
– requisiti morali: non essere stati dichiarati falliti; non avere riportato una condanna, passata in giudicato, per delitto colposo; ecc.
–requisiti professionali (solo per il settore alimentare): a)essere iscritto al registro esercenti il commercio o avere frequentato positivamente un corso professionale riconosciuto dalla Regione; avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita di prodotti alimentari o avere prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare anche come coadiutore familiare. L’esercizio delle attività deve essere comprovata da iscrizione INPS. - Di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, igienico sanitari, edilizi, le norme urbanistiche di destinazione d’uso;
- Il settore o i settori merceologici;
- L’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio;
- Il titolo di possesso dei locali (affitto, comodato, proprietà ecc.);
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE
1) planimetria dei locali
TEMPI
L’attività può essere iniziata immeditamente dopo la data di ricevimento della segnalazione da parte del Comune.