Con riferimento alle detrazioni delle spese “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado” stabilite ai sensi dell’art.15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR, e vista la risoluzione n. 68/E dell’Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2016, sono ritenute detraibili le spese sostenute per i seguenti servizi:
- Scuole d’infanzia comunali Albero Azzurro, Pinco Pallino Kids, Lo Stregatto ( fino a giugno 2017)
- Scuole d’infanzia statali Leopardi, De Amicis, Fontana
- Mensa delle classi a tempo pieno della scuola Marco Polo
- Servizio mensa e/o doposcuola Bruchi e Farfalle scuole primarie
N.B. Per ognuno di questi servizi si prende in considerazione, nel limite degli importi detraibili, l’intera retta, comprensiva di quota fissa + quote pasti
- Servizio pre e/o post scuola scuole primarie
Infatti, con la risoluzione n. 68/2016, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che siano detraibili, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola; ciò in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.
L’ulteriore precisazione ha riguardato l’esclusione dalla detraibilità per le spese per il servizio di trasporto scolastico.