Dichiarazione Sostitutiva Unica

D.S.U. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini dell’accesso alle prestazioni agevolate.

Raccoglie le informazioni anagrafiche e patrimoniali di tutti i componenti del nucleo familiare e eventuali componenti aggiuntivi.

La DSU si compone di diversi moduli base (MB) e fogli complementari (FC) da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di presentazione che si deve richiedere come specificato nella tabella riepilogativa sottostante:

Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare il modello Mini composto dal Modulo MB.1 e FC.1 del dichiarante a cui si aggiungono i moduli FC1 per gli altri componenti il nucleo familiare.

Il modello mini NON può essere presentato se ricorre una delle seguenti situazioni:
– Richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;
– Presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;
– Presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi
– Esonero della presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.

Tabella riepilogativa Moduli DSU

Modulo MB.1 Compilazione da parte di tutti, per tute le prestazioni (modello Mini)
Modulo MB.2 Da compilare solo nei casi di:

  • Prestazioni di diritto allo studio universitario
  • Prestazioni per minorenni in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro
Modulo MB.3 Da compilare solo nel caso di:

  • prestazioni socio-sanitarie residenziali (es.: ricovero presso RSSA, residenza protetta, ecc.)
Modulo MB.1rid Da compilare in alternativa al modulo MB.1, quando si preferisce far riferimento ad un nucleo familiare ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) in caso di:

  • prestazioni socio-sanitarie per persone con disabilità e/o non autosufficienti maggiorenni
  • prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca
Modulo FC.1 Compilazione da parte di tutti, per tute le prestazioni (modello Mini)
Modulo FC.2 Da compilare solo in caso di:

  •  presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti
Modulo FC.3 Da compilare solo in caso di:

  • presenza nel nucleo di persone esonerate dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o in caso di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali
Modulo FC.4 Da compilare solo per il calcolo della “componente aggiuntiva” in caso di:

  • prestazioni socio-sanitarie residenziali (compilazione da parte del figlio del beneficiario)
  • prestazioni per minorenni o universitarie in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro (compilazione da parte del genitore non convivente con il figlio)
Modello MS Da compilare per il calcolo dell’ISEE CORRENTE

MODALITÀ DI RICHIESTA
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) deve essere presentata
– presso un Centro di Assistenza Fiscale  (CAF)
– oppure all’INPS in via esclusivamente telematica mediante le postazioni informatiche selfservice presso le sedi INPS o collegandosi al sito web www.inps.it.

– da maggio 2020 è possibile inoltre acquisire la DSU precompilata con il servizio  online ISEE precompilato  di INPS: è possibile inviare telematicamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) e ottenere l’attestazione ISEE precompilata.
Il servizio online, infatti, agevola e semplifica la compilazione della DSU con dati precompilati grazie alla condivisione delle informazioni fornite da Agenzia delle Entrate e INPS (patrimonio mobiliare, immobiliare e patrimoniale). Per l’accesso ai servizi online INPS è necessario avere un PIN rilasciato dall’Istituto, o una identità SPID almeno di livello 2, o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

NOTA BENE
Al momento della presentazione, la DSU contiene solo le informazioni auto dichiarate, pertanto, viene rilasciata una ricevuta di presentazione ma non l’ISEE calcolato. Per il calcolo dell’ISEE è necessario che si completi l’acquisizione dei dati da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.
L’ISEE pertanto viene reso disponibile entro 10 giorni lavorativi.
L’attestazione ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi sono resi disponibili al dichiarante o presso l’ente al quale è stata presentata la DSU o presso l’INPS anche attraverso il portale web.