Contributo regionale per adattamento auto

Ogni anno entro il 1° marzo è possibile presentare domanda di contributo per l’adattamento o l’acquisto di veicoli per il trasporto di cittadini disabili in possesso della certificazione di gravità di cui al comma 3 dell’art. 3 della L. 104/92.
Pertanto si ricorda che:
  • possono presentare domanda di contributo le persone con disabilità, titolari del veicolo e non in possesso di patente speciale, riconosciute nella situazione di handicap grave  di cui al comma 3 dell’art.3 della L.n.104/92, certificata dalla Commissione Sanitaria integrata di cui all’art.4 della L.n.104/92.
  • Nel caso il veicolo non risulti intestato alla persona in situazione di handicap grave ma sia comunque destinato al suo trasporto, possono presentare domanda di contributo altri soggetti che abbiano con la persona in situazione di handicap legami di parentela o di convivenza.
  • Per quanto riguarda la tipologia di interventi ammessi a contributo, sono ammissibili unicamente la spesa effettuata per l’adattamento del veicolo oppure la spesa effettuata per acquistare un veicolo già adattato.
  • Nel caso il cittadino provveda ad effettuare contestualmente l’acquisto e l’adattamento del veicolo e sia pertanto in grado di produrre un’unica fattura è possibile considerare tale spesa equivalente a quella effettuata per l’acquisto di un veicolo già adattato. La terminologia “veicoli particolari” contenuta nella DGR 778/98 è da intendersi riferita esclusivamente a veicoli che escono dalla ditta produttrice già adattati alle esigenze della persona con disabilità.
  • A semplice titolo esemplificativo e per facilitare l’attività istruttoria, si informa che gli adattamenti sono generalmente indicati nella carta di circolazione e poiché devono essere finalizzati al trasporto della persona con disabilità, possono riguardare la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo. Anche se tale elenco non può  essere considerato esaustivo, alcuni degli adattamenti più frequenti e da ritenersi idonei sono: la pedana sollevatrice, lo scivolo a scomparsa, il braccio sollevatore, il paranco, il sedile scorrevole – girevole, il sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta, lo sportello scorrevole. Gli adattamenti sono quindi caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo e comportano una modifica effettiva e funzionale alla mancanza di abilità della persona. Non può essere, quindi, considerato adattamento l’allestimento di semplici accessori con funzione di optional.
  • Il contributo regionale interviene a fronte di spese già sostenute e le richieste debbono essere corredate dalla relativa documentazione, pertanto non possono essere presi in considerazione preventivi di spesa;
  • Il contributo può essere richiesto sulle spese di acquisto qualora il richiedente documenti l’acquisto di un veicolo adattato.
MODALITÀ DI RICHIESTA
Occorre rivolgersi al Servizio Sociale Associato sede di Scandiano, negli orari di apertura
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE
– modulo per la richiesta di contributo adattare l’auto di disabili
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