DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2011
Detrazioni deliberate dal Comune di Rubiera.
A decorrere dall’anno 2008, a seguito dell’introduzione dell’esenzione per abitazione principale ad opera del Decreto Legge n. 93/2008, le detrazioni stabilite per l’abitazione principale si riferiscono esclusivamente alle tipologie di abitazione principale alle quali non spetta l’esenzione e cioè le unità abitative di categoria A/1, A/8 e A/9 e alla fattispecie di assimilazione all’abitazione principale disciplinate nel Regolamento ICI, ma non previste espressamente dalla legge..
La detrazione ordinaria per l’abitazione principale ammonta a euro 150,00.
Detrazioni deliberate dal Comune di Rubiera.
A decorrere dall’anno 2008, a seguito dell’introduzione dell’esenzione per abitazione principale ad opera del Decreto Legge n. 93/2008, le detrazioni stabilite per l’abitazione principale si riferiscono esclusivamente alle tipologie di abitazione principale alle quali non spetta l’esenzione e cioè le unità abitative di categoria A/1, A/8 e A/9 e alla fattispecie di assimilazione all’abitazione principale disciplinate nel Regolamento ICI, ma non previste espressamente dalla legge..
La detrazione ordinaria per l’abitazione principale ammonta a euro 150,00.
Ulteriori detrazioni per l’abitazione principale, per particolari categorie di contribuenti.
Pensionati:
per questa categoria la detrazione è elevata da € 150,00 ad € 190,00 se, alla data del 01.01.2011, si hanno i seguenti requisiti:
- il contribuente deve essere pensionato/a;
- il pensionato deve essere contribuente solo per l’abitazione principale e relative pertinenze, escluso quindi il possesso di altri immobili tassabili;
- il pensionato deve avere un reddito annuo lordo, riferito all’intero nucleo familiare, oltre quello derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore ad € 8.260,00 nel caso di nucleo familiare con un solo pensionato, nel caso di nucleo familiare con due pensionati, il reddito annuo lordo del nucleo familiare non deve superare la somma di € 12.400,00;
- gli altri componenti il nucleo familiare del pensionato non devono essere denuncianti I.C.I. per altre unità immobiliari che non siano una parte dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Famiglie numerose
da € 150,00 ad € 242,00.
Possono godere della detrazione in oggetto le famiglie che, alla data del 01.01.2011, si trovano nelle seguenti condizioni:
Possono godere della detrazione in oggetto le famiglie che, alla data del 01.01.2011, si trovano nelle seguenti condizioni:
- la famiglia deve essere composta dai genitori e da un numero di figli superiore a due;
- i figli devono essere considerati fiscalmente a carico ai sensi dell’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- Il reddito imponibile lordo IRPEF del nucleo familiare, riferito all’anno 2010, non deve essere superiore nel suo complesso ad € 31.000,00 nel caso di famiglia con cinque componenti.
Tale limite viene aumentato di € 2.600,00 annue lorde per ogni componente oltre il quinto.
Famiglie con portatori di handicap
da € 150,00 ad € 190,00.
Per usufruire della detrazione in oggetto è necessario che, alla data del 01.01.2011, il portatore di handicap sia in possesso dell’attestato di invalidità civile al 100%, e sia riconosciuto tale ai sensi della Legge 5.2.1992, n. 104.
Per usufruire della detrazione in oggetto è necessario che, alla data del 01.01.2011, il portatore di handicap sia in possesso dell’attestato di invalidità civile al 100%, e sia riconosciuto tale ai sensi della Legge 5.2.1992, n. 104.
I moduli per le ulteriori detrazioni (pensionati, famiglie numerose, portatori di handicap) devono essere presentati entro la scadenza della 2° rata, cioè entro il 16/12/2011.
Fabbricati Inagibili
L’imposta è ridotta per il 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, con obbligo di presentazione della relativa dichiarazione ICI. Lo stato di inabilità può essere accertato medinte perizia tecnica da parte dell’Ufficio Tecnico comunale o da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva.
Nel Comune di Rubiera il contribuente è esentato dal versamento di importi di imposta annua uguale o inferiore ad € 10,00.