Dichiarazione di variazione ICI

L’art.37, comma 53, del D.L. 223/2006 (Decreto Bersani) ha soppresso, dall’anno 2007, l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI.  Anche se, l’obbligo rimane fermo in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art.3bis del D. Lgs.463/97 concernente la disciplina del Modello Unico Informatico e in tutti i casi in cui il contribuente acquisisce o perde il diritto ad agevolazioni o riduzioni d’imposta. Si deve presentare la dichiarazione anche quando l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile e in tutti i casi di variazione del valore dell’area stessa.

La dichiarazione di variazione ICI deve essere presentata all’Ufficio Tributi del comune o spedita con raccomandata postale, entro il termine per la presentazione della denuncia dei redditi.

Maggiori informazioni sulle casistiche per le quali permane l’obbligo dichiarativo si trovano nelle istruzioni allegate al modello della dichiarazione ICI anno 2008  e seguenti, approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 12/05/2009, pubblicato sulla G.U. n.113 del 18/05/09.