Agevolazione per Comodato gratuito

NOVITA’: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 373446 del 20/12/2022, affermando un principio di diritto, esclude la possibilità di applicare la disciplina agevolata dell’IMU prevista per il comodato tra parenti di primo grado in linea retta, qualora questi siano comproprietari dell’immobile oggetto di Comodato. A fronte di tale principio, questa Amministrazione, dal 01/01/2023 si atterrà scrupolosamente all’indirizzo della Corte di Cassazione, non ritenendo più possibile riconoscere l’agevolazione fiscale IMU per contratti di Comodato Gratuito, quando comodante e comodatario siano contitolari dell’immobile in questione. In sostanza nel comodato gratuito tra contitolari, il contratto perde uno dei requisiti necessari che il legislatore elenca, poiché il “comodatario” gode del diritto all’abitazione principale, non in virtù del comodato stesso, ma per la titolarità pro quota del diritto di proprietà su quell’immobile. Pertanto tutti i contratti di Comodato Gratuito, stipulati tra comproprietari, non hanno diritto sia al riconoscimento dell’agevolazione ex art 1, comma 747, lett.c) Legge160/2019 sia all’applicazione dell’aliquota agevolata.
L’Amministrazione comunale di Rubiera, fatta salva l’emissione di provvedimenti normativi che disciplinino in modo differente la questione in oggetto, nell’attività di accertamento per le annualità pregresse, procederà al recupero dell’imposta senza applicazione di sanzioni ed interessi ai sensi dell’art 10 dello Statuto del Contribuente L 212/2000 “Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente”.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 la Legge n. 208 del 28/12/2015, ha introdotto un’ agevolazione, confermata dall’art. 1 comma 747 lettera c) della L. 160/19 che disciplina la Nuova IMU, rivolta ai soggetti passivi IMU titolari di alloggi concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (genitore o figlio); tale agevolazione, ai fini del versamento dell’IMU, comporta l’abbattimento del 50% della base imponibile del fabbricato, qualora vengano rispettati i requisiti previsti dalla norma sopra citata.
A tale riduzione si aggiunge l’ulteriore agevolazione disposta dal Comune già dal 2014, per i medesimi alloggi concessi in comodato gratuito e che prevede, ove siano rispettati i requisiti previsti dalla delibera di approvazione delle aliquote IMU, l’applicazione dell’aliquota agevolata del 0,98 per cento.

Di seguito vengono fornite le informazioni per l’applicazione del beneficio comunale e di quello statale.

AGEVOLAZIONE INTRODOTTA DAL COMUNE (in vigore dal 2014):
Con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2023 e n. 1 del 26/02/2024, sono state deliberate le aliquote IMU per il corrente anno d’imposta tra le quali è prevista l’aliquota agevolata pari al 0,98 per cento, per gli alloggi concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (genitore o figlio).
Per poter beneficiare dell’agevolazione comunale occorre rispettare i requisiti definiti dalla delibera che approva le aliquote per il corrente anno d’imposta. I requisiti possono essere così riassunti:

Requisito 1 – rapporto di parentela tra comodante e comodatario:
Il comodante (cioè colui che concede l’alloggio per il quale è tenuto a versare l’IMU) deve essere legato da un rapporto di parentela di primo grado (genitore o figlio) con il comodatario (cioè colui che occupa l’alloggio); il comodatario deve essere maggiorenne.
Requisito 2 – utilizzo degli alloggi concessi in comodato:
L’alloggio detenuto dal comodatario che lo occupa deve essere utilizzato da questi come propria residenza anagrafica e dimora abituale.
E’ escluso il beneficio qualora il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull’immobile stesso, così come disposto dalla sentenza di Corte di Cassazione n. 373446 del 20/12/2022, che affermando un principio di diritto, esclude la possibilità di applicare la disciplina agevolata dell’IMU prevista per il comodato tra parenti di primo grado in linea retta, qualora questi siano comproprietari dell’immobile oggetto del comodato.
Requisito 3 – obbligo dichiarativo IMU:
Il comodante assolve gli obblighi dichiarativi compilando e presentando entro il 31 dicembre del corrente anno, a pena decadenza del beneficio, l’apposita autocertificazione con la quale dichiara di possedere i requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata. Restano valide le istanze di aliquota agevolata presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente sempre che non siano intervenute variazioni alle condizioni che danno diritto all’agevolazione.
Al venir meno dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata, o in caso di variazione, il contribuente è tenuto a comunicare all’Ufficio tale informazione compilando il modello di cessazione comodato e presentandolo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione delle condizioni previste per l’applicazione dell’aliquota agevolata.

AGEVOLAZIONE INTRODOTTA DALLO STATO:
L’agevolazione comporta la riduzione del 50% della base imponibile dell’alloggio, e delle relative pertinenze (nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7), ai fini del calcolo dell’IMU. In pratica si ha il dimezzamento dell’imposta per il periodo di sussistenza dei requisiti.
Per poter beneficiare dell’agevolazione statale confermata dall’art. 1 comma 747 lettera c) della L. 160/19, occorre rispettare tassativamente i seguenti requisiti:
Requisito 1: rapporto di parentela tra comodante e comodatario.
Il comodante (cioè colui che concede l’alloggio per il quale è tenuto a versare l’IMU) deve essere legato da un rapporto di parentela di primo grado (genitore o figlio) con il comodatario (cioè colui che occupa l’alloggio). Il comodatario deve essere maggiorenne.
Il comodante e il comodatario devono avere la propria residenza anagrafica e dimora abituale nel Comune di Rubiera.
Requisito 2: limite al numero di alloggi posseduti dal comodante e loro collocazione.
Il comodante deve possedere (di conseguenza tenuto al versamento dell’IMU) al massimo due alloggi, e relative pertinenze, sull’intero territorio nazionale, ancorché posseduti in quota.
Non fa decadere l’agevolazione il possesso di altri immobili (fabbricati, terreni agricoli o aree fabbricabili), ovunque ubicati, purché diversi dagli alloggi o la titolarità della nuda proprietà su eventuali ulteriori alloggi oltre il limite fissato. L’alloggio concesso in comodato deve essere ubicato nel medesimo Comune di Rubiera nel quale il comodante ha la propria residenza anagrafica e dimora abituale.
Requisito 3: utilizzo degli alloggi.
L’alloggio detenuto dal comodatario che lo occupa deve essere utilizzato da questi come propria residenza anagrafica e dimora abituale. L’eventuale ulteriore alloggio posseduto dal comodante nel medesimo Comune di Rubiera oltre a quello dato in comodato deve essere utilizzato da questi come propria abitazione principale (con residenza anagrafica e dimora abituale sua e del suo nucleo familiare).
Il comodatario non deve essere soggetto passivo d’imposta relativamente all’alloggio occupato (non deve, cioè, essere titolare di quote di possesso). L’agevolazione si estende alle pertinenze entro i limiti fissati dall’art. 1, comma 741, lettera b), legge n. 160/2019.
Requisito 4: classificazione catastale degli alloggi.
L’agevolazione riguarda gli alloggi che non sono classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Requisito 5: registrazione del contratto di comodato.
Il contratto di comodato d’uso gratuito (sia nel caso di forma scritta o verbale) deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Con la regolare registrazione del contratto il beneficio ha valenza dalla data di stipula del contratto stesso, sempreché siano rispettati tutti gli altri requisiti.
Requisito 6: obblighi dichiarativi IMU.
Il comodante che ritiene di aver diritto al beneficio dal corrente anno d’imposta, è tenuto a dichiararlo presentando  all’Ufficio Tributi, entro il 30 giugno dell’anno prossimo, la dichiarazione di variazione relativa al corrente anno d’imposta, nella quale indicherà i dati catastali dell’alloggio e delle pertinenze che godono del beneficio e la sua decorrenza.
Qualora l’immobile rispetti i requisiti sia per l’applicazione dell’agevolazione statale sia per quella comunale, è ammessa la possibilità di indicare nel modello previsto per godere dell’aliquota agevolata IMU comunale l’applicazione dell’agevolazione statale.
La perdita del beneficio va comunicata con la dichiarazione IMU da presentare entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il beneficio è decaduto.

Inapplicabilità o perdita del beneficio:
Il beneficio a favore dell’alloggio di proprietà del comodante e concesso al comodatario non si applica nel caso non sia soddisfatto anche uno solo dei requisiti sopra illustrati. Analogamente il beneficio decade nel momento in cui viene a mancare, in corso d’anno, uno dei requisiti sopra illustrati. I requisiti vanno verificati in capo al singolo comodante, pertanto, ad esempio, se due coniugi sono comproprietari dell’alloggio concesso in comodato al figlio e i requisiti sono posseduti solo da uno dei due coniugi (ad esempio perché l’altro coniuge possiede un ulteriore alloggio oltre quelli previsti) il beneficio della riduzione al 50% della base imponibile si applicherà solo alla quota di possesso dell’alloggio in capo al comodante che detiene i requisiti, l’altro coniuge calcolerà l’imposta nei modi ordinari. Inoltre, come specificato sopra, occorre compilare il modello di cessazione comodato gratuito e presentarlo all’Ufficio Tributi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione delle condizioni previste

Cumulabilità delle due agevolazioni
Sulla base di quanto sopra indicato emerge che l’agevolazione statale e l’agevolazione comunale sono cumulabili.
Sarà pertanto possibile che il comodante che rispetta i requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata possa rispettare anche i requisiti per l’applicazione della riduzione al 50% della base imponibile e godere, così, di entrambe le riduzioni. Nel caso, invece, non rispetti i requisiti per l’applicazione dell’agevolazione statale potrà applicare la sola aliquota agevolata comunale.

DOVE RIVOLGERSI

Ufficio Tributi – Via Emilia Est n. 5.

Orario ricevimento pubblico:
– dal lunedì al venerdì, previo appuntamento, telefonando ai seguenti numeri: Tel. 0522.622268 – 622267;
– il martedì pomeriggio senza appuntamento dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

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Responsabile: Responsabile Settore Affari generali ed istituzionali