Agevolazione per Contratto Concordato

A partire dal 1° gennaio 2016 con la Legge n. 208 del 28/12/2015 è stata introdotta un’agevolazione, confermata dall’art. 1 comma 760 della L.160/19 (che ha istituito a decorrere dal 2020 la Nuova IMU), per gli alloggi locati a canone concordato di cui alla Legge n.431/98.
Alla riduzione sopra descritta si aggiunge l’ulteriore agevolazione disposta dal Comune già dal 2014, per i medesimi alloggi locati a canone concordato e che prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata dello 0,98 per cento.
Di seguito le informazioni per l’applicazione del beneficio Comunale e di quello Statale:

AGEVOLAZIONE INTRODOTTA DAL COMUNE (in vigore dal 2014):
Con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2023 e n. 1 del 26/02/2024, sono state deliberate le aliquote IMU per il corrente anno d’imposta tra le quali è prevista l’aliquota agevolata pari allo 0,98 per cento per gli alloggi concessi in locazione a canone concordato, ove siano rispettati i requisiti previsti e per il periodo di sussistenza degli stessi, ai quali si rimanda per i necessari dettagli*.

AGEVOLAZIONE INTRODOTTA DALLO STATO:
Oltre all’aliquota agevolata deliberata dal Comune, è possibile applicare una ulteriore agevolazione introdotta dallo Stato, che comporta la riduzione al 75% dell’imposta, come previsto dall’articolo 1, comma 760, legge n. 160/2019*.

*Requisiti:
per poter beneficiare dell’agevolazione comunale e dell’agevolazione statale è sufficiente che l’alloggio e le relative pertinenze siano locati a canone concordato sulla base dell’Accordo Territoriale vigente, ai sensi della Legge 09/12/98, n.431 (“contratti concordati”).

Obblighi dichiarativi IMU:

Il proprietario assolve gli obblighi dichiarativi compilando e presentando entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento l’apposito modulo, predisposto dall’ufficio e disponibile sul sito web del Comune, con il quale dichiara di possedere i requisiti per l’applicazione delle agevolazioni IMU previste per i contratti di locazione concordati, corredato di copia del contratto di locazione registrato. Al venir meno dei requisiti per l’applicazione delle agevolazioni, o in caso di variazione, il contribuente è tenuto a comunicare all’Ufficio tale informazione compilando il modello di disdetta agevolazioni contratti di locazione concordati e presentandolo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui in cui è avvenuta la cessazione delle condizioni previste.

Modulistica:
per le agevolazioni IMU relative ai contratti concordati di cui sopra, è prevista apposita modulistica (autocertificazione) reperibile sul Sito istituzionale, da presentare all’Ufficio Tributi del comune, entro il 31/12 dell’anno in cui è stato stipulato il contratto di locazione;
per la cessazione delle agevolazioni IMU relative, è prevista la modulistica reperibile sul Sito istituzionale, da presentare all’Ufficio Tributi del comune, entro il 31/01 dell’anno successivo a quello in cui in cui è avvenuta la cessazione delle condizioni previste.

CONTATTI:

Ufficio Tributi – Via Emilia Est n. 5
Orario ricevimento pubblico:
– dal lunedì al venerdì, previo appuntamento, telefonando ai seguenti numeri: Tel. 0522.622268 – 622267;
– il martedì pomeriggio senza appuntamento dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
E-mail:
Responsabile: Responsabile Settore Programmazione economica e Partecipazioni.

Ufficio URP – Piazza Garibaldi n.3/b
Orario: dal lunedì al sabato 8.30 – 13.00
Martedì pomeriggio 15.30 – 17.30
Tel.: 0522 622209 – 622202
E-mail:
Responsabile: Responsabile Settore Affari generali ed istituzionali