L’art. 1, comma 747, lettera b), della Legge 160/2019 stabilisce che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
Secondo l’art. 12, comma 2, del Regolamento IMU vigente, l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia. L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
L’agevolazione non si applica ai fabbricati oggetto di interventi di demolizione o di recupero edilizio ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, in quanto, in quest’ultima fattispecie, la relativa base imponibile va determinata con riferimento al valore dell’area edificabile senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Ai fini dell’agevolazione suddetta il soggetto passivo è tenuto a presentare all’Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, eventualmente corredata da idonea documentazione, che attesti la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità del fabbricato e l’effettivo non utilizzo.
L’Ufficio tecnico comunale accerta, con spese a carico del possessore, la sussistenza dei requisiti di inagibilità o di inabitabilità, anche con eventuale sopralluogo a cui il proprietario dell’immobile acconsente, pena la decadenza del beneficio. Il diritto all’agevolazione avrà effetto solo nel caso in cui sia confermata dall’Ufficio Tecnico comunale la sussistenza dei requisiti, e avrà decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.
In alternativa a quanto sopra indicato, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare al Servizio Tributi la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’ inagibilità o l’inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Il Servizio Tecnico comunale si riserva di fare controlli sulle dichiarazioni presentate anche attraverso un eventuale sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio. Qualora, a seguito dei suddetti controlli, l’Ufficio Tecnico comunale dovesse ravvisare la mancanza dei requisiti richiesti, l’ufficio competente provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego del diritto all’agevolazione.