IMU 2024

A decorrere dal 1° gennaio 2020 l’Imposta Municipale Propria (Nuova IMU) è disciplinata dalle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, ai commi da 739 a 783, così come modificate ed integrate dalle successive Leggi di Stabilità 2021 e 2022, oltre agli effetti della Sentenza Costituzionale n. 209/2022.
Il comma 738 della suddetta normativa ha, tra l’altro, disposto l’abolizione della TASI a far tempo dal 01/01/2020, pertanto le fattispecie immobiliari (beni merce e fabbricati rurali strumentali) che sino al 31/12/2019 erano gravate da TASI, dal 2020 sono sottoposte a tassazione IMU.

Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, con la precisazione che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, secondo la definizione data dalla norma (art. 1, comma 741 della Legge 190/2019) non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti delle unità abitative (di lusso) classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha ritenuto costituzionalmente illegittime alcune parti del testo normativo che qualifica l’abitazione principale ai fini IMU (art. 1, comma 741, lettera b), l. n. 160/2019), pertanto, a seguito dell’intervento della Consulta, la nuova definizione di abitazione principale è la seguente: per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per il corrente anno d’imposta 2024, il Consiglio Comunale con Delibera n. 57 del 21/12/2023 ha ritenuto di confermare le aliquote IMU vigenti nell’anno 2023; con Delibera di Consiglio n. 1 del 26/02/2024 ha ritenuto di confermare per l’anno 2024 le aliquote IMU approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2023 ad eccezione dell’aliquota di cui al punto e) Aliquota pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione (in affitto o comodato) della “Agenzia per l’Affitto” di ACER di Reggio Emilia….., che viene interamente riscritto.
TRA LE NOVITA’ 2024:
DELIBERAZIONE ALIQUOTA AGEVOLATA IN ADESIONE AL PATTO PER LA CASA EMILIA ROMAGNA. 
Il Comune di Rubiera in quanto facente parte dell’Unione Tresinaro Secchia, con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 26/02/2024 ha ritenuto di prevedere un’aliquota agevolata pari allo 0,6 per cento a favore di coloro che metteranno a disposizione del Programma Regionale Patto per la Casa i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze che saranno locate per mezzo di ACER di Reggio Emilia, mediante contratti concordati ex L. n. 431/1998.
I proprietari di immobili abitativi che aderiranno al progetto, per beneficiare dell’aliquota agevolata suddetta, dovranno presentare all’Ufficio Tributi, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stato stipulato il contratto, l’autodichiarazione predisposta dall’ufficio e disponibile sul sito web del Comune, copia del contratto di locazione registrato e copia dell’adesione al Progetto Regionale Patto per la Casa rilasciato dai competenti uffici di ACER Reggio Emilia.

CHI E’ TENUTO AL VERSAMENTO DELL’IMU:
L’Imposta Municipale Propria è dovuta:
– dal proprietario di immobili, ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
– dal proprietario di un’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
– dal genitore affidatario dei figli, per la casa familiare in categoria catastale A/1, A/8 o A/9, assegnata a seguito di provvedimento del giudice;
– dal coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile, sulla casa adibita a residenza familiare, in categoria catastale A/1, A/8 o A/9;
– dal concessionario di aree demaniali;
– dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
Il contribuente è tenuto sia al pagamento dell’imposta sia, in alcuni casi, alla presentazione della dichiarazione.
Le norme prevedono una vasta casistica di esenzioni/non applicazione/agevolazioni e riduzioni del tributo in presenza di determinati requisiti e con la previsione  di specifici adempimenti dichiarativi.
Per usufruire delle aliquote agevolate previste dal Comune il contribuente deve invece presentare una dichiarazione per le agevolazioni utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio Tributi.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o delle agevolazioni.

FABBRICATI ESCLUSI DA TASSAZIONE IMU:
AI SENSI dell’art 1 , commi 740 e 741, lett.b) e lett.c) della Legge di Stabilità 2020 (L.n. 160/2019) e successive modificazioni, risultano esclusi dalla tassazione i fabbricati che ricadono nelle seguenti fattispecie in quanto rientranti nella definizione di abitazione principale o equiparati ad essa:
– Gli immobili adibiti ad abitazione principale, secondo la definizione vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, iscritti nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze, non sono sottoposti a tassazione. L’esenzione si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
– Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
– I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definito dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.4.2008 (G.U. n. 146/2008);
– La casa familiare, e relative pertinenze, assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
– L’immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
AI SENSI dell’art. 11, c. 1, del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con Deliberazione di C.C. n. 32 del 29 giugno 2020:
L’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione.

ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELL’IMU:
AI SENSI dell’art. 1, comma 758, L. n. 160/2019:
– I terreni agricoli, di cui all’art. 1, comma 741, let. e) della L. 160/2019, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art 1, comma 3, del D. Lgs 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione. Ai sensi dell’articolo 78-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, le agevolazioni sono state estese ai soci delle società agricole minori, ai coadiuvanti agricoli e ai pensionati dell’agricoltura, qualora sussistano particolari requisiti;
AI SENSI dell’art. 1, comma 759, L. n. 160/2019:
Gli immobili di cui all’articolo 1, comma 759, lettere dalla a) alla g), legge n. 160/2019 per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte;
AI SENSI dell’art. 1, comma 751, L. n. 160/2019:
A decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti direttamente dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Rimane ovviamente a carico dei proprietari di tali immobili l’obbligo della dichiarazione a pena di decadenza, da presentare, al fine di poter beneficiare dell’esenzione, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale i fabbricati hanno assunto tale natura.
AI SENSI del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con Deliberazione di C.C. n. 32 del 29 giugno 2020, sono esentate dal pagamento dell’I.M.U. le seguenti fattispecie:
Art. 9, c. 1: gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l’esercizio degli scopi istituzionali dell’Ente. L’esenzione per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
L’esenzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione al Comune da presentarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l’esenzione;
Art. 10, c. 1: gli immobili posseduti dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS). L’esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal Rappresentante Legale dell’organizzazione e corredata da certificazione attestante l’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze . Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato né a sgravio di quanto iscritto a ruolo;
RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE ai sensi della Legge 160/2019:
La legge n. 160/2019 dispone, in alcuni casi, la riduzione della base imponibile qualora sussistano particolari condizioni riguardanti l’immobile oggetto di tassazione:
Fabbricati di interesse storico o artistico: 
Rientrano nell’agevolazione i soli fabbricati assoggettati al vincolo di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 42/2004, per tali immobili l’articolo 1, comma 747, lettera a), legge n. 160/2019, dispone la riduzione del 50% della base imponibile.1
– Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati:
Per tale fattispecie l’articolo 1, comma 747, lettera b), legge n. 160/2019, dispone la riduzione del 50% della base imponibile se sono soddisfatti alcuni particolari requisiti integrati dal Regolamento comunale IMU.
Alloggi concessi in comodato d’uso gratuito ad un parente entro il primo grado:
Per tale fattispecie l’articolo 1, comma 747, lettera c), legge n. 160/2019, dispone la riduzione del 50% della base imponibile se sono soddisfatti alcuni particolari requisiti. E’ escluso il beneficio qualora il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull’immobile stesso, così come disposto dalla sentenza di Corte di Cassazione n. 373446 del 20/12/2022, che affermando un principio di diritto, esclude la possibilità di applicare la disciplina agevolata dell’IMU prevista per il comodato tra parenti di primo grado in linea retta, qualora questi siano comproprietari dell’immobile oggetto del comodato.
Maggiori informazioni sono esposte nell’apposita scheda.
Le riduzioni sopra indicate sono cumulabili tra loro solo ove siano rispettati più requisiti per godere delle rispettive riduzioni.
RIDUZIONI DELL’IMPOSTA ai sensi della Legge 160/2019:
AI SENSI dell’art. 1, comma 760, L. n. 160/2019:
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.
E’ necessario presentare la comunicazione predisposta per il riconoscimento dell’aliquota I.M.U. agevolata deliberata dal Comune entro il 31/12 dell’anno in cui è stato stipulato il contratto.

AI SENSI dell’Art. 1, comma 743, della L. 30 dicembre 2021, n. 234:
Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o concessa in comodato, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, la riduzione dell’imposta torna ad essere pari al 50 per cento (solo per il 2022 era stata portata al 62,5%).

ALIQUOTE IMU ANNO 2024:
Il Comune di Rubiera, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 26/02/2024, ha deliberato le seguenti aliquote:

a) aliquota pari allo 0,6 per cento per l’abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un’ unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);
b) aliquota pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133;
c) aliquota pari allo 0,98 per cento* per le abitazioni e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7), locate a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/98, n. 431 (“contratti concordati”);
d) aliquota pari allo 0,98 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (figli, genitori) che vi dimorino abitualmente e vi risultino residenti anagraficamente;
e) aliquota pari allo 0,6 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate mediante contratti concordati sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge n. 431/1998, in adesione al Patto per la Casa Emilia Romagna in attuazione del relativo Programma regionale;
f) aliquota pari allo 0,98 per cento per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3;
g) aliquota pari allo 1,06 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) aliquota di base pari allo 1,06 per cento, da applicarsi a tutte le fattispecie di immobili, ad esclusione di quelli di cui alle precedenti lettere a),b), c), d), e), f );

* Si precisa che a decorrere dall’anno 2020 il Comune di Rubiera riconosce l’agevolazione dell’aliquota dello 0,98 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, locate a canone concordato, sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/98, n. 431 (“contratti concordati”), indipendentemente dal requisito della residenza anagrafica del locatario. La modulistica predisposta per questa fattispecie è da presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il 31/12 dell’anno in cui è stato stipulato il contratto.

COME SI CALCOLA:
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
Nel caso sia intervenuta una variazione incidente sull’ammontare dell’imposta, il mese è computato per intero se la situazione antecedente o successiva alla variazione si è protratta per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI:
Fabbricati:
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
– 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
– 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
– 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
– 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
– 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Terreni Agricoli (comma 746, ultimo periodo, della Legge n. 160/2019):
Per i terreni agricoli, che non rientrano in esenzione nonché per quelli non coltivati, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Aree Fabbricabili (comma 746 della Legge n. 160/2019):
Per le Aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici (generali e/o attuativi) avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno se necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

QUANDO SI PAGA:
Per l’anno 2024 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:
– PRIMA RATA A TITOLO DI ACCONTO: ENTRO IL 17 GIUGNO 2024
– SECONDA RATA A SALDO: ENTRO IL 16 DICEMBRE 2024
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno 2024.
Il versamento della rata in acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando le aliquote e la detrazione dell’anno precedente, con la possibilità di utilizzare quelle stabilite dal Comune per l’anno in corso se già deliberate dal Comune.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate nell’anno dal Comune e con riferimento ad eventuali variazioni che in corso d’anno hanno interessato gli immobili posseduti (mesi di possesso, quota di possesso).
Solo per i soggetti definiti dall’articolo 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019 (cd. Enti non Commerciali) il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 17 giugno e del 16 dicembre dell’anno in corso, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno prossimo.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO:

Chi non ha provveduto a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso” seguendo le istruzioni riportate nell’apposita scheda.
La finalità del ravvedimento è quella di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nel caso in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero sia già iniziata attività di verifica, della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).
Per il pagamento del ravvedimento occorre versare gli interessi e le sanzioni contestualmente all’imposta dovuta, barrando la casella “ravv”.

COME SI PAGA:

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 indicando il Codice Catastale del Comune di Rubiera che è H628 e utilizzando i seguenti codici tributo:
– 3912: IMU abitazione principale (solo per versamenti relativi a categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze;
– 3913: IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (solo fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità);
– 3914: IMU terreni agricoli;
– 3916: IMU aree fabbricabili;
– 3918: IMU altri fabbricati (escluse categorie catastali D);
– 3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Stato aliquota fino al 7,6 per mille;
– 3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Comune aliquota eccedente il 7,6 per mille;
– 3939: IMU fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita purché non locati (sono compresi anche i fabbricati che appartengono al gruppo catastale D e rientrano nella definizione di bene merce);
ATTENZIONE: a partire dall’anno d’imposta 2022 l’articolo 1, comma 751, legge n. 160/2019, dispone l’esenzione dall’IMU per tale tipologia di fabbricati; il codice tributo va, pertanto, utilizzato nell’eventualità debbano effettuarsi versamenti di regolarizzazione (ravvedimento operoso) per le annualità antecedenti il 2022.
I contribuenti non residenti nel territorio nazionale dello Stato che devono effettuare i pagamenti dell’IMU dall’estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, dovranno provvedere tramite bonifico bancario nei seguenti modi:
– per l’eventuale quota di imposta comunale spettante allo Stato, seguendo le istruzioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– per la quota di imposta del Comune di Rubiera, direttamente sul conto Banco BPM S.p.A.,utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
Cod. IBAN: IT 80 S 05034 66470 000000024827
Codice BIC: BAPPIT21492
Come causale del versamento devono essere indicati:
1) Il codice fiscale del contribuente;
2) La sigla “IMU”, e i relativi codici tributo;
3) L’annualità di riferimento e l’indicazione di “Acconto” o “Saldo”.

VERSAMENTO MINIMO:
Sulla base dell’art. 39 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali (modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 29/06/2020) non sono dovuti versamenti per somme inferiori a euro 12,00 di imposta annua.

 

RIMBORSI (vedi pagina dedicata “Rimborsi IMU”):

Il cittadino che ha versato somme non dovute a titolo di IMU del Comune di Rubiera, può presentare domanda di rimborso, sia per quanto riguarda la quota di imposta comunale che per l’eventuale quota riservata allo Stato, utilizzando la modulistica predisposta dall’Ufficio e pubblicata nel sito istituzionale.
L’istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del versamento e sarà evasa dall’Ufficio Tributi entro centottanta giorni dalla data della presentazione della richiesta.

DICHIARAZIONE (vedi pagina dedicata “Dichiarazione I.M.U.”):

L’obbligo dichiarativo deve essere soddisfatto utilizzando il modello approvato con il Decreto ministeriale del 24 aprile 2024, che disciplina altresì i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione stessa.

I soggetti passivi tenuti a presentare la dichiarazione IMU devono adempiere a tale obbligo entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’I.M.U. (comma 769, Legge 160/2019), pertanto le variazioni intervenute nel corso del corrente anno d’imposta dovranno essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell’anno prossimo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Per quanto riguarda, invece, gli immobili di proprietà degli Enti non Commerciali individuati dall’art. 1, comma 759, lettera g), Legge n. 160/2019, il comma 770 della medesima norma stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno e, quindi, indipendentemente dal fatto che si siano o meno verificate variazioni che comportino un diverso ammontare dell’imposta. Il termine di presentazione della dichiarazione è, anche in tal caso, fissato al 30 giugno dell’anno successivo.

CONTATTI:
Ufficio Tributi
Via Emilia Est n. 5.
Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì, previo appuntamento, telefonando ai seguenti numeri:
Tel. 0522.622268-622267.
Martedì pomeggio senza appuntamento.
E-mail:
Responsabile: Responsabile Settore Programmazione economica e Partecipazioni.

Ufficio URP
Piazza Garibaldi n.3/b
Orario: dal lunedì al sabato 8.30 – 13.00
Martedì pomeriggio 15.00 – 18.00
Tel.: 0522 622209 – 622202
E-mail:
Responsabile: Responsabile Settore Affari generali ed istituzionali

Delibera n. 1 del 26/02/2024

Delibera n. 57 del 21/12/2023