Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso, redatta su apposita modulistica predisposta dall’ufficio, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso, procede all’esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell’attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell’avvenuto pagamento.
Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di Imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla comunicazione del provvedimento di accoglimento del rimborso da parte dell’ufficio competente.
Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino ad € 12,00.
Documentazione da presentare:
1) domanda da compilarsi su apposito modulo
2) copia versamenti effettuati
3) copia documento di identità