Contrassegno di parcheggio per disabili

Modalità di richiesta
Le persone con ridotte capacità deambulatorie  possono parcheggiare negli spazi riservati, individuati da specifica segnaletica, transitare o sostare in zona ZTL richiedendo l’apposito contrassegno.
Il D.P.R. 151/2012 ha introdotto anche in Italia il contrassegno per invalidi comunitario, valido quindi in tutti gli stati dell’Unione europea, prevedendo un termine di tre anni per la conversione al nuovo formato (che decorrono quindi dal 15 settembre 2012).
Il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili, rilasciato a soggetti con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita, deve essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.
Il contrassegno è personale e reca sul retro la fotografia dell’interessato.
I contrassegni hanno validità  5 anni se la riduzione della capacità deambulatoria è permanente e la scadenza sarà allineata al giorno del compleanno del titolare.
Hanno durata inferiore, in base al certificato medico, se la riduzione della capacità deambulatoria è temporanea.
In caso di rinnovo:
  • per i contrassegni rilasciati con validità 5 anni occorre presentare il certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;
  • per i contrassegni rilasciati di validità inferiore occorre presentare certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale. (rilasciato sulla base della valutazione della documentazione sanitaria specialistica  e recente)

Documentazione occorrente

ATTENZIONE
La certificazione rilasciata dall’ufficio medico legale dell’Azienda Sanitaria Locale non è necessaria solo nei seguenti casi:

  • ciechi assoluti, persone con residuo visivo non superiore a un ventesimo;
  • invalidi civili se in possesso di un certificato di invalidità civile o di riconoscimento della L. 104/92 redatto sul modello ministeriale in cui sia espressamente barrata la casella recante la dicitura rispettivamente “impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” e “invalido  con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”.
  • E’ possibile altresì avvalersi dei verbali delle commissioni mediche- legali i quali possono riportare l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi ai sensi dell’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge con modificazioni oppure  se ricorrono le previsioni  dell’art . 381 del DPR 495/1992.

A cosa serve
1) accedere alle zone pedonali e zone a traffico limitato;
2) sostare senza limitazioni di tempo nelle “zone disco”;
3) sostare legittimamente negli stalli appositamente destinati ai possessori di contrassegno contraddistinti da apposita segnaletica verticale e orizzontale;
4) circolare liberamente nelle corsie destinate ai taxi e bus;
5) sostare anche dove esiste divieto di sosta purchè non si tratti di segnaletica “mobile” e non costituisca grave intralcio al traffico.

Riferimenti normativi
– Art. 188 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
– Art. 381, comma 2, del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495
– Art. 11 del D.p.r. 24 luglio 1996, n. 503
D.p.r. 30 luglio 2012, n. 151
D.L. 9 febbraio 2012 n. 5