Zona a Traffico Limitato (ZTL)

Autorizzazioni e deroghe
Con ordinanza n. 17 del 6/03/2009 a decorrere dal 09.03.2009 sono istituite le seguenti

Zone a Traffico Limitato:
a) ZTL 1 – con divieto permanente di transito e di sosta ai veicoli, velocipedi esclusi, corrispondente ai seguenti tratti di strada: Via della Libertà, Via Garibaldi, Via Boiardi, Via Codro, Via De Amicis, Via Roma, nel tratto compreso tra Via Emilia Est e Via Vittorio Emanuele II; Via Cavour, Via Andreoli, Via Trieste, Via Trento nel tratto compreso tra Via Emilia Est e Via Terraglio.
b) ZTL 2 – con divieto di transito e sosta ai veicoli, velocipedi esclusi, dalle ore 00.00 alle ore 06.30 e dalle 20.00   alle ore 24.00 dal lunedì al venerdì;  dalle ore 00.00 alle ore 15.30 e dalle ore 20 alle ore 24 del sabato;  dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nei giorni festivi, (come da ordinanza n. 156/06-07 fasc. 1/2017 del 27 ottobre 2017) corrispondente al seguente tratto di strada: Via Emilia Est compresa tra l’intersezione con Piazza XXIV Maggio / Piazza Gramsci e l’intersezione con Via Roma / Via C. Battisti.
c) ZTL 3 – con divieto di transito e sosta ai veicoli, velocipedi esclusi, dalle ore 00.00 alle ore 06.30, dalle ore 14.00 alle ore 15.00 e dalle 19.30 alle ore 24.00 dal lunedì al sabato, e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nelle giornate festive, corrispondente al seguente tratto di strada: tratto di Via C. Battisti compreso tra Via Emilia Est e Via Terraglio e nel tratto di Via Emilia Est dal Civico n° 15/D e l’intersezione con via C. Battisti / Via Roma. Possono comunque transitare dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 15.00 i veicoli provenienti dalla ZTL 2.

Resta esclusa dalla disciplina di cui sopra l’area retrostante il palazzo comunale denominata piazza Garibaldi, sulla quale è consentito il transito e la sosta dei veicoli di servizio dell’Amministrazione comunale e del Corpo intercomunale di Polizia Municipale Tresinaro Secchia, nonché quelli espressamente  autorizzati.

DEROGHE
In deroga alle limitazioni al traffico, previo ottenimento di specifica autorizzazione, è consentito il transito e la sosta nelle sole zone ZTL 1 e 3 e il solo transito nella zona ZTL 2 ai
1) residenti e/o domiciliati all’interno delle ZTL 1, 2 e 3 a tutti i veicoli per il solo transito, a un solo veicolo per famiglia anagrafica per la sosta purchè non si disponga di un posto auto privato, nel qual caso non verrà rilasciata l’autorizzazione per la sosta.
2) veicoli di coloro che dispongono a titolo di proprietà o altro una autorimessa o uno spazio privato di sosta ubicato nelle zone ZTL
3) i veicoli dei medici di medicina generale e pediatri convenzionati il cui ambulatorio abbia sede in zona ZTL
4) veicoli di agenti di commercio o rappresentanti che trasportino campionari preziosi
5) altri veicoli autorizzati in via occasionale per esigenze particolari e temporanee.
Con successiva ordinanza n. 33 del 26 marzo 2009 è stato concesso previo ottenimento di specifica autorizzazione la possibilità ad artigiani e commercianti o gestori di pubblici esercizi la cui attività ha sede nella ZTL 1, il transito dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle ore 6.30 alle ore 19 e la sosta nei pressi della propria attività limitatamente al tempo necessario per il carico e lo scarico delle merci nelle ZTL 1 e 3.

Le macchine degli sposi e dei testimoni sia che il matrimonio si celebri in chiesa o presso il Municipio non dovranno chiedere  il rilascio di apposito permesso.
NON devono chiedere nessuna autorizzazione le seguenti categorie di veicoli:
– I veicoli a servizio delle persone invalide se muniti di apposito contrassegno
– I veicoli delle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione civile, mezzi di soccorso e simili.
– I veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse (Es. gestori rete gas, luce, posta, Ausl, Arpa ecc.)
– I veicoli del Servizio di Stato del Corpo diplomatico dei medici in visita domiciliare
– I taxi, le autovetture a noleggio, gli ambulanti autorizzati a partecipare ai mercati o alle manifestazioni organizzate, i carri funebri

  • Con ulteriore Ordinanza n. 20 del 26 gennaio 2013 di attuazione degli indirizzi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 29 dicembre 2012 sono stati equiparati  i casi  privi di autorimessa a quelli per i quali le autorimesse risultano di dimensioni inferiori a 4,5 mt X 2,5 mt (luce ingresso  almeno 2 mt) o di difficile accesso.
  • Con successiva Ordinanza n. 22 del 12 febbraio 2016 di attuazione degli indirizzi della deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 4 febbraio 2016 sono state concesse deroghe al divieto di transito e sosta nella zona ZTL ai ministri di culto.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE
– domanda da compilarsi su apposito modulo;
– marche da bollo da € 16,00. Una marca per la domanda e 1 marca per ogni autorizzazione richiesta;

DURATA
Le autorizzazioni sono permanenti escluse quelle rilasciate a persone domiciliate la cui validità è quinquennale. Ovviamente la autorizzazioni temporanee sono rilasciate per il tempo strettamente necessario. Tutte le autorizzazioni devono essere esposte in maniera visibile e riconsegnate al Comune se non più necessarie.