Le pene detentive e pecuniarie inflitte con sentenza o decreto penale di condanna per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti possono essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività.
A tal fine il Comune di Rubiera ha stipulato apposita convenzione con il Tribunale di Reggio Emilia per lo svolgimento della pena sostitutiva per un numero di massimo 4 persone in contemporanea.
L’attività non retribuita in favore della collettività ha come oggetto le seguenti prestazioni:
– lavori esecutivi di tipo amministrativo;
– assistenza e collaborazione in occasione di attività culturali e del tempo libero;
– lavori di manutenzione vari;
– lavori di pulizia.
Nella sentenza di condanna il giudice indicherà il tipo, la durata del lavoro di pubblica utilità, l’ambito dove la stessa è svolta e l’organo deputato al controllo.
Le prestazioni non configurano un rapporto di lavoro.
Per poter prestare il lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Rubiera è necessario effettuare un colloquio preliminare con il Responsabile del Settore affari generali e istituzionali del Comune.
Il colloquio può essere richiesto mandando una e-mail all’indirizzo: , oppure telefonando al n. 0522.622211. In caso di esito positivo del colloquio si potrà proseguire con i necessari adempimenti amministrativi.
Nel caso in cui il giudice disponga la commutazione della pena in lavoro di pubblica utilità, tra il Comune e la persona soggetta alla pena viene sottoscritto un accordo in cui sono specificate tutte le modalità del lavoro da svolgere.
Eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi saranno segnalate all’autorità incaricata del controllo e individuata dal giudice in sede di dispositivo della sentenza.
Al termine del periodo indicato dalla sentenza sarà redatta apposita relazione per l’organo di controllo e per il giudice competente ai fini della pronuncia di estinzione del reato.
L’ente si impegna a fornire al soggetto i dispositivi di protezione individuali correlati alla mansione attribuita nonché la copertura assicurativa Inail e RCT/O.
Riferimenti normativi
Art. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.