La campagna sulla “Sicurezza dei bambini in automobile” del progetto Rallenti♥mo , inaugurata dall’Amministrazione Comunale durante la Fiera di Settembre 2014, ha visto la preziosa collaborazione dell’Osservatorio provinciale sulla Sicurezza stradale di Reggio Emilia, rappresentato dal Gruppo Donne che in quest’occasione ha svolto un’efficace opera di informazione verso le famiglie con i bambini distribuendo anche un opuscolo dedicato alla normativa sul trasporto dei bambini realizzato in collaborazione con il Comune di Rubiera (in allegato).
Sono state illustrati ai genitori di piccoli passeggeri le caratteristiche dei seggiolini , le disposizioni per il loro utilizzo e la presenza della Polizia Municipale, Polizia stradale e dei Carabinieri di Rubiera ha reso possibile completare l’aspetto normativo relativo al Codice della Strada.
LA NORMATIVA
Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 13 marzo 2006 n.150, è stato modificato l’art.172 del Codice della Strada che riguarda : “Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini”.
Semplificando i cambiamenti introdotti dalla nuova norma, possiamo dire che ogni volta che si occupa un posto a sedere su di un veicolo dotato di cinture di sicurezza, è obbligatorio per tutti, conducente passeggeri, l’utilizzo delle cinture di sicurezza e nel caso di trasporto di bambini occorre adottare i sistemi di ritenuta previsti.
I dispositivi utilizzabili sono di due tipi : Seggiolini e Adattatori.
Secondo l’articolo 172 del Codice della Strada, i dispositivi di ritenuta sono obbligatori dalla nascita fino al raggiungimento dei 36 chili di peso; fino a 18 Kg si possono usare solo i seggiolini, oltre questo peso si possono usare anche gli adattatori, che sono dei piccoli sedili che consentono di sollevare il bambino e permettono di utilizzare in maniera integrata le cinture di sicurezza.
L’importanza dell’uso di questi sistemi è tale, se applicata da tutti potrebbe efficacemente contrastare il flagello stradale che si registra ogni anno sulle strade italiane: oltre 100 i bambini che perdono la vita a seguito di incidenti stradali e migliaia coloro che riportano lesioni di vario genere.
Cominciamo allora col ricordare che secondo l’articolo 172 del Codice della Strada “chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini è soggetto a sanzione amministrativa … e della violazione risponde il conducente, ovvero se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso”.
La norma è così tassativa che sempre secondo lo stesso articolo “il conducente che incorre in un periodo di due anni nella medesima violazione per almeno due volte , all’ultima infrazione consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida”.
COME USARE I SEGGIOLINI
I bambini di statura inferiore a 1,50 mt. devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta specifico, adeguato al loro peso (inferiore a 36 Kg.) e di tipo omologato (seggiolino o adattatore).
I seggiolini per i bambini si distinguono in 5 gruppi di massa (direttiva 2003/20/CE):
Gruppo 0 – per bambini di peso inferiore a 10 Kg.
Gruppo 0+ per bambini di peso inferiore a 13 Kg.
Gruppo I per bambini di peso complessivo tra 9 e 18 Kg.
Gruppo II per bambini di peso complessivo tra 15 e 25 Kg.
Gruppo III per bambini di peso complessivo tra 22 e 36 Kg.
Da considerare che i dispositivi di ritenuta omologati sono previsti per i bambini di altezza inferiore a 1,50 mt. e di peso inferiore a 36 Kg.; le cinture di sicurezza sono utilizzabili dai bambini di altezza superiore a 1,50 mt.; sono esenti dall’utilizzo delle cinture di sicurezza i bambini di altezza inferire a 1,50 mt. aventi accanto persona di almeno 16 anni; sono esenti dall’utilizzo delle cinture i bambini di altezza inferiore a 1,50 mt. e di peso superiore a 36 Kg. Purché muniti di apposita certificazione medica.
Attenzione : i bambini NON possono essere trasportati utilizzando i seggiolini di sicurezza rivolti all’indietro (consuetudine assai diffusa). Questo vale sia per i sedili anteriori che posteriori protetti da un sistema di air-bag frontale , a meno che il dispositivo sia stato disattivato a mezzo dell’apposito comando sulla plancia dell’auto che di solito è ben evidenziato.
COME LEGGERE L’OMOLOGAZIONE DEL SEGGIOLINO
Il seggiolino conforme alla normativa europea deve riportare un’etichetta con gli esterni dell’omologazione. I dispositivi più recenti sono contrassegnati dalla sigla ECE-03. R44-03
Per legge, sono gli unici che possono essere venduti nei negozi. Se già in possesso, possono essere usati anche dispositivi di fabbricazione precedente contrassegnati dalle sigle ECE R44 o EC R44-02.
Ecco come leggere il contrassegno di omologazione:
– ECE R 44 è la normativa di omologazione
– Universal indica che il seggiolino è compatibile con qualsiasi automobile
– 0-18 Kg indica la categoria dipeso del bambino, per il quale il seggiolino è stato progettato
– E1 indica il marchio internazionale di omologazione e il paese che ha rilasciato l’omologazione (1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 11 Gran Bretagna,etc.)
– 02.30 10 27 (serie di numeri) la prima coppia di numeri indica la versione della normativa . in particolar modo, lo 02 indica che il seggiolino omologato secondo la normativa precedente; 03 indica che il seggiolino è omologato secondo la normativa più recente e quindi risponde a standard di sicurezza superiori. La seconda serie di numeri (30 10 27) rappresenta il numero progressivo di produzione.
Il primo gennaio 2017 sono entrate in vigore le nuove norme sull’omologazione dei nuovi seggiolini per auto, pensate per aumentare la sicurezza dei più piccoli, una delle categorie più a rischio in caso di incidente.
I due nuovi regolamenti tecnici modificano la normativa europea ECE R44, cui fa riferimento l’articolo 172 del nostro codice della Strada, ma è importante sottolineare che chi già possiede un seggiolino omologato non è costretto a cambiarlo. Cambiano, però, alcuni criteri sull’uso generale dei sistemi di ritenuta per i più piccoli, in particolare per quanto riguarda i parametri per la scelta dei seggiolini e l’uso degli adattatori, i cosiddetti “rialzi”.
Con l’inasprimento degli standard di sicurezza in auto, i cuscinetti senza braccioli da appoggiare sui sedili per sollevare il bimbo ad altezza delle cinture di sicurezza, in precedenza consentiti per bimbi tra i 15 e i 36 kg (spesso utilizzati nella fascia 4-6 anni), da gennaio sono vietati sino ai 125 cm di altezza. Questo soprattutto per fare sì che le cinture vengano correttamente sistemate intorno a spalle e torace del bimbo, e non ad altezza collo, un punto particolarmente pericoloso in caso di urto.
La nuova normativa vieta l’omologazione di seggiolini senza schienale per bambini di statura inferiore ai 125 cm: quelli ancora in circolazione resteranno validi sino all’estate, quando entrerà in vigore la R129-02, che non ne consentirà più la vendita.
L’altezza diventa dunque il criterio fondamentale per la scelta del seggiolino, sostituendo il peso. E sulla statura il codice della Strada, all’articolo 172, parla chiaro e non viene modificato: “I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato” .
Un’altra novità riguarda inoltre i seggiolini per bambini di altezza compresa fra 100 e 150 cm, che non dovranno più essere dotati obbligatoriamente del dispositivo Isofix o I-Sizea. I genitori possono quindi scegliere se installare il seggiolino auto con gli agganci, o sfruttare le cinture di sicurezza dell’auto.
Possono ancora essere utilizzati tutti i seggiolini attualmente in circolazione, fatta eccezione per quelli omologati sulla base della UN ECE R44 01 e della UN ECE R44 02, in vigore fino a metà anni 90 e oggi fuorilegge. Resta prioritario, in ogni caso, fare riferimento alle norme comunitarie – la UN ECE R44 04 e la UN ECE R129, indicate sull’etichetta dei seggiolini omologati – sulla base delle quali è stata modificata anche la normativa italiana, nel 2014, più aggiornati dal punto di vista tecnico e dunque garanzia di maggiore sicurezza.