Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Cosa si può dichiarare
Con la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà possono essere attestati:

  • i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, non compresi nell’elenco dei dati autocertificabili
  • la conformità all’originale della copia di un documento.

Inoltre l’art. 37 del Testo Unico (DPR 445/2000)afferma che ai fini del rilascio dei duplicati di documenti è possibile attestarne lo smarrimento con dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà nei casi in cui la legge non preveda la denuncia all’autorità giudiziaria.

Modalità di presentazione della dichiarazione
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, quando sono rivolte alle amministrazioni o ai gestori di servizi pubblici, non vanno autenticate, ma sottoscritte davanti al dipendente addetto oppure presentate da un’altra persona o inviate per fax allegando fotocopia del documento di identità della persona che le ha firmate. Dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte con la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato con il sistema informatico attraverso la carta d’identità elettronica.

Validità della dichiarazione
La dichiarazione dell’atto di notorietà ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce.

Attenzione
Rimane l’autenticazione con le modalità tradizionali davanti al notaio, segretario comunale, dipendente incaricato dal Sindaco, cancelliere ecc:

  • per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte ai privati. In questo caso è dovuta l’imposta di bollo (€ 16.00);
  • per le domande relative alla riscossione di benefici economici (pensioni contributi ecc.) da parte di un’altra persona