ISE – ISEE

CHE COSA SONO L’ISE E L’ISEE

Per ottenere prestazioni agevolate o per definire la quota di partecipazione alla spesa relativa a prestazioni sociali, sanitarie o di altra natura, è prevista la valutazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare e ai redditi della famiglia. A tal fine sono calcolati due  indici:
l’ISE (Indicatore della situazione economica) e l’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).
L’ISE scaturisce dalla somma dei redditi e da una quota (il 20%) dei patrimoni mobiliari e immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare.La nuova disciplina in materia (D.P.C.M. del 5 dic. 2013) introduce non un solo ISEE valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati in base alle specifiche situazioni e precisamente:
  • ISEE Ordinario o Standard valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (es. Bonus elettrico);
  • ISEE università valevole per le prestazioni del diritto allo studio universitario. Va identificato il nucleo familiare dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa dal nucleo familiare di provenienza. Esempio: studenti universitari non conviventi con i genitori e  privi di una adeguata capacità di reddito rientrano nel nucleo dei genitori e dei loro relativi redditi e patrimoni;
  • ISEE socio sanitario valevole per le prestazioni socio-sanitarie per cui è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario. Esempio: assistenza domiciliare a disabile maggiorenne che vive con i genitori, senza figli e non coniugato; il nucleo familiare di riferimento sarà composto dal solo disabile;
  • ISEE socio sanitario residenziale valevole  per prestazioni socio-sanitarie residenziali per cui è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto; prevede alcune differenze di calcolo e tiene conto della situazione economica dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo salvo siano disabili o venga accertata giudizialmente la totale estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi e economici; Continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di presentazione e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti se in favore di persone tenute agli alimenti.
  • ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi per prestazioni rivolte a minorenni/studenti universitari figli di genitori non coniugati e non conviventi e tiene conto della situazione economica del genitore non convivente. Se il genitore non convivente è coniugato o ha figli con persona diversa può essere necessario tenere conto della sua situazione attraverso il calcolo della componente aggiuntiva (Per esempio se non esiste un provvedimento giudiziario  circa il versamento di alimenti)
  • ISEE corrente è un aggiornamento dell’ISEE già rilasciato e calcolato a seguito di significative variazioni reddituali (superiore al 25%) verificatesi nei 18 mesi precedenti la richiesta e conseguenti alla situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo.

MODALITÀ DI RICHIESTA
Per poter ottenere l’attestazione ISEE occorre:

  • presentare e sottoscrivere  la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso un Centro di Assistenza Fiscale  (CAF)
  • oppure all’INPS in via esclusivamente telematica mediante le postazioni informatiche selfservice presso le sedi INPS o collegandosi al sito web www.inps.it
  • da maggio 2020 è possibile inoltre acquisire la DSU precompilata con il servizio  online ISEE precompilato  di iNPS: è possibile inviare telematicamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) e ottenere l’attestazione ISEE precompilata.
    Il servizio online, infatti, agevola e semplifica la compilazione della DSU con dati precompilati grazie alla condivisione delle informazioni fornite da Agenzia delle Entrate e INPS (patrimonio mobiliare, immobiliare e patrimoniale). Per l’accesso ai servizi online INPS è necessario avere un PIN rilasciato dall’Istituto, o una identità SPID almeno di livello 2, o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

NOTA BENE
Al momento della presentazione, la DSU contiene solo le informazioni auto dichiarate, pertanto, viene rilasciata una ricevuta di presentazione ma non l’ISEE calcolato. Per il calcolo dell’ISEE è necessario che si completi l’acquisizione dei dati da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.
L’ISEE pertanto viene reso disponibile entro 10 giorni lavorativi.
L’attestazione ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi sono resi disponibili al dichiarante o presso l’ente al quale è stata presentata la DSU o presso l’INPS anche attraverso il portale web.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE
Le informazioni necessarie per il calcolo dell’ISEE sono di tre tipologie:

  • autodichiarate: es. dati anagrafici, informazioni sulla disabilità, ecc.;
  • acquisite dagli archivi di Agenzia delle Entrate: es. reddito complessivo ai fini IRPEF;
  • acquisite dagli archivi dell’INPS: es. indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare, ecc.;

Le informazioni che devono essere autodichiarate:

  1. dati anagrafici, codice fiscale e attività lavorativa dei componenti il nucleo familiare;
  2. dati anagrafici, codice fiscale e attività lavorativa di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive;
  3. l’eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
  4. rendita catastale, quota capitale residua del mutuo, valore ai fini IVIE (per gli immobili posseduti all’estero) della casa di abitazione del nucleo familiare e di ogni altro immobile appartenete ad un componente il nucleo;
  5. valore del canone di locazione annuo o contratto d’affitto;
  6. redditi esenti da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero; proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP); assegni per il mantenimento dei figli; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza dagli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE);
  7. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito) non erogati dall’INPS, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef;
  8. l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli, nonché, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposto per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore;
  9. saldo al 31 dicembre dell’anno precedente nonché il valore della giacenza media dei depositi e conti correnti postali e bancari e le altre componenti del patrimonio mobiliare (titoli, obbligazioni,certificati di deposito, buoni fruttiferi, ecc.);
  10. le donazioni di cespiti in caso di richiesta di prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
  11. gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto.
  12. il reddito complessivo limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all’imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;

SCADENZA
La DSU, necessaria per il calcolo dell’ISEE, è valida dalla data di presentazione fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione.
La DSU presentata per il calcolo dell’ISEE corrente vale solo per 2 mesi.

I CONTROLLI
Le istituzioni che erogano le prestazioni agevolate, l’Inps e la Guardia di Finanza possono effettuare controlli sulla veridicità dei dati forniti dal cittadini

NORMATIVA

D.P.C. M. 5 dicembre 2013, n. 159, previsto dall’articolo 5 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011,n. 214

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