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ALIQUOTE IMU ANNO 2024:
Il Comune di Rubiera, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 26/02/2024, ha deliberato le seguenti aliquote:
a) aliquota pari allo 0,6 per cento per l’abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un’ unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);
b) aliquota pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133;
c) aliquota pari allo 0,98 per cento* per le abitazioni e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7), locate a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/98, n. 431 (“contratti concordati”);
d) aliquota pari allo 0,98 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (figli, genitori) che vi dimorino abitualmente e vi risultino residenti anagraficamente;
e) aliquota pari allo 0,6 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate mediante contratti concordati sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge n. 431/1998, in adesione al Patto per la Casa Emilia Romagna in attuazione del relativo Programma regionale;
f) aliquota pari allo 0,98 per cento per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3;
g) aliquota pari allo 1,06 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) aliquota di base pari allo 1,06 per cento, da applicarsi a tutte le fattispecie di immobili, ad esclusione di quelli di cui alle precedenti lettere a),b), c), d), e), f );
* Si precisa che a decorrere dall’anno 2020 il Comune di Rubiera riconosce l’agevolazione dell’aliquota dello 0,98 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, locate a canone concordato, sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/98, n. 431 (“contratti concordati”), indipendentemente dal requisito della residenza anagrafica del locatario. La modulistica predisposta per questa fattispecie è da presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il 31/12 dell’anno in cui è stato stipulato il contratto.
COME SI CALCOLA:
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
Nel caso sia intervenuta una variazione incidente sull’ammontare dell’imposta, il mese è computato per intero se la situazione antecedente o successiva alla variazione si è protratta per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI:
Fabbricati:
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
– 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
– 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
– 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
– 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
– 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Terreni Agricoli (comma 746, ultimo periodo, della Legge n. 160/2019):
Per i terreni agricoli, che non rientrano in esenzione nonché per quelli non coltivati, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
Aree Fabbricabili (comma 746 della Legge n. 160/2019):
Per le Aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici (generali e/o attuativi) avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno se necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
VERSAMENTO MINIMO:
Sulla base dell’art. 39 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali (modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 29/06/2020) non sono dovuti versamenti per somme inferiori a euro 12,00 di imposta annua.
RIMBORSI (vedi pagina dedicata “Rimborsi IMU”):
Il cittadino che ha versato somme non dovute a titolo di IMU del Comune di Rubiera, può presentare domanda di rimborso, sia per quanto riguarda la quota di imposta comunale che per l’eventuale quota riservata allo Stato, utilizzando la modulistica predisposta dall’Ufficio e pubblicata nel sito istituzionale.
L’istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del versamento e sarà evasa dall’Ufficio Tributi entro centottanta giorni dalla data della presentazione della richiesta
QUANDO SI PAGA:
Per l’anno 2024 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:
– PRIMA RATA A TITOLO DI ACCONTO: ENTRO IL 17 GIUGNO 2024
– SECONDA RATA A SALDO: ENTRO IL 16 DICEMBRE 2024
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno 2024.
Il versamento della rata in acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando le aliquote e la detrazione dell’anno precedente, con la possibilità di utilizzare quelle stabilite dal Comune per l’anno in corso se già deliberate dal Comune.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate nell’anno dal Comune e con riferimento ad eventuali variazioni che in corso d’anno hanno interessato gli immobili posseduti (mesi di possesso, quota di possesso).
Solo per i soggetti definiti dall’articolo 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019 (cd. Enti non Commerciali) il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 17 giugno e del 16 dicembre dell’anno in corso, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno prossimo.
RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Chi non ha provveduto a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso” seguendo le istruzioni riportate nell’apposita scheda.
La finalità del ravvedimento è quella di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nel caso in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero sia già iniziata attività di verifica, della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).
Per il pagamento del ravvedimento occorre versare gli interessi e le sanzioni contestualmente all’imposta dovuta, barrando la casella “ravv”.
COME SI PAGA:
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 indicando il Codice Catastale del Comune di Rubiera che è H628 e utilizzando i seguenti codici tributo:
– 3912: IMU abitazione principale (solo per versamenti relativi a categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze;
– 3913: IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (solo fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità);
– 3914: IMU terreni agricoli;
– 3916: IMU aree fabbricabili;
– 3918: IMU altri fabbricati (escluse categorie catastali D);
– 3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Stato aliquota fino al 7,6 per mille;
– 3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Comune aliquota eccedente il 7,6 per mille;
– 3939: IMU fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita purché non locati (sono compresi anche i fabbricati che appartengono al gruppo catastale D e rientrano nella definizione di bene merce);
ATTENZIONE: a partire dall’anno d’imposta 2022 l’articolo 1, comma 751, legge n. 160/2019, dispone l’esenzione dall’IMU per tale tipologia di fabbricati; il codice tributo va, pertanto, utilizzato nell’eventualità debbano effettuarsi versamenti di regolarizzazione (ravvedimento operoso) per le annualità antecedenti il 2022.
I contribuenti non residenti nel territorio nazionale dello Stato che devono effettuare i pagamenti dell’IMU dall’estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, dovranno provvedere tramite bonifico bancario nei seguenti modi:
– per l’eventuale quota di imposta comunale spettante allo Stato, seguendo le istruzioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– per la quota di imposta del Comune di Rubiera, direttamente sul conto Banco BPM S.p.A.,utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
Cod. IBAN: IT 80 S 05034 66470 000000024827
Codice BIC: BAPPIT21492
Come causale del versamento devono essere indicati:
1) Il codice fiscale del contribuente;
2) La sigla “IMU”, e i relativi codici tributo;
3) L’annualità di riferimento e l’indicazione di “Acconto” o “Saldo”..
DICHIARAZIONE (vedi pagina dedicata “Dichiarazione I.M.U.”):
L’obbligo dichiarativo deve essere soddisfatto utilizzando il modello approvato con il Decreto ministeriale del 24 aprile 2024, che disciplina altresì i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione stessa.
I soggetti passivi tenuti a presentare la dichiarazione IMU devono adempiere a tale obbligo entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’I.M.U. (comma 769, Legge 160/2019), pertanto le variazioni intervenute nel corso del corrente anno d’imposta dovranno essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell’anno prossimo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Per quanto riguarda, invece, gli immobili di proprietà degli Enti non Commerciali individuati dall’art. 1, comma 759, lettera g), Legge n. 160/2019, il comma 770 della medesima norma stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno e, quindi, indipendentemente dal fatto che si siano o meno verificate variazioni che comportino un diverso ammontare dell’imposta. Il termine di presentazione della dichiarazione è, anche in tal caso, fissato al 30 giugno dell’anno successivo.
Ultimo aggiornamento: 13 novembre 2024, 01:08