Riscaldamento-accensione e spegnimento
Il Comune di Rubiera rientra nella zona climatica E, pertanto l'attivazione degli impianti di riscaldamento è consentita dal 15 ottobre al 15 aprile per un massimo di 13 ore al giorno tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
Ultimo aggiornamento: 8 aprile 2025, 11:00
La gestione dell’impianto di riscaldamento è regolamentata da alcune norme che ne dispongono l’utilizzo finalizzato al contenimento del consumo energetico.
Le principali norme riguardano:
- il periodo di accensione e spegnimento;
- il numero di ore giornaliere in cui è consentita l'accensione degl impianti;
- la temperatura massima consentita all'interno delle varie tipologie di edifici.
In base alle condizioni climatiche il Sindaco può emettere un provvedimento (ordinanza sindacale) per anticipare l'accensione degli impianti (sia teleriscaldamento che impianti a gas o a metano) oppure per posticiparne lo spegnimento.
Nel territorio comunale il funzionamento di tutti gli impianti termici viene regolamentato come segue:
- periodo di accensione degli impianti di riscaldamento dal 15 ottobre al 15 aprile
- numero massimo di 13 ore al giorno;
- 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Il provvedimento non si applica alle utenze sensibili quali ospedali, case di riposo, scuole materne e asili nido, ecc...
Al di fuori del periodo definito sopra, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
La normativa di riferimento è il DPR 74-2013: Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 2013, n. 149.