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AUTORIZZAZIONE IN GENERALE
Quando l’attività svolta nello stabilimento rientra nell’elenco riportato nella Parte II dell’allegato IV alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 e/o nell’elenco di Allegato 1B alla DGR 1798/2010 e smi, si tratta di attività “in deroga” (ai sensi dell’art 272 del DLgs 152/06) e la ditta può accedere ad una autorizzazione semplificata presentando domanda di adesione all’autorizzazione in via generale secondo la modulistica sottostante (Allegato_2A.odt).
Possono aderire all’autorizzazione generale anche stabilimenti in cui vengono svolte una o più attività contenute nella Parte II dell’Allegato IV del DLgs 152/06.
La costruzione o il trasferimento di stabilimenti/impianti ove sono svolte attività autorizzate in via generale può essere effettuata solo dopo 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione, trascorsi i quali l’azienda può ritenersi autorizzata. La modifica sostanziale di stabilimenti/impianti ove sono svolte attività autorizzate in via generale può essere realizzata solo dopo 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di modifica, trascorsi i quali l’azienda può ritenersi autorizzata.
Rinnovo
L’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a 15 anni successivi all’adesione. Almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi descritti.
AUTORIZZAZIONE CON PROCEDURA ORDINARIA
Il gestore di stabilimento con emissioni inquinanti in atmosfera deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’art 269 del DLgs 152/06, nell’ambito del procedimento amministrativo di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR n° 59/2013.
La costruzione, il trasferimento e la modifica sostanziale di impianti originanti emissioni inquinanti in atmosfera può essere effettuata solo dopo il rilascio dell’autorizzazione richiesta.
In caso di modifiche non sostanziali di impianto con emissioni in atmosfera, il gestore di impianto provvede a darne comunicazione all’Autorità Competente (Arpae). Questa può esprimersi entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione in merito alla sostanzialità della modifica proposta e/o all’aggiornamento dell’autorizzazione se necessario. Trascorso tale termine il gestore di impianto può procedere all’esecuzione della modifica non sostanziale comunicata. È fatto salvo il potere dell’Autorità Competente a provvedere anche successivamente all’aggiornamento dell’autorizzazione.
Rinnovo
L’Autorizzazione Unica Ambientale ha durata 15 anni a decorrere dalla data di rilascio (art 3 comma 6 del DPR 59/2013). La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della data di scadenza.
Riferimenti normativi
L’istanza per il rilascio dell´AUA si presenta attraverso il seguente indirizzo https://au.lepida.it/suaperfe/#/AreaPersonale
Normativa nazionale
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Parte Quinta e successive modifiche ed integrazioni
Normativa regionale
Delibera di G.R. 1769/2010
Determinazione n. 4606/1999 (Criaer)
Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento al sito web di ARPAE al seguente indirizzo:
https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera
Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2024, 16:47