Autorizzazione Paesaggistica

Servizio attivo

Indicazioni per ottenere l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, semplificata, “Ex-Post” oppure l'accertamento di compatibilità paesaggistica.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge.

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Descrizione

In base al Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplinato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, per poter eseguire interventi su tali beni devono richiedere l’autorizzazione paesaggistica all’amministrazione competente.

Sono beni oggetto di tutela gli immobili e le aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142 del D.Lgs. n° 42/2004, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157 D.Lgs. N° 42/2004.

Nel territorio comunale, sono oggetto di tutela:

  • le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
  • le ville, i giardini e i parchi, non già diversamente tutelati dal Codice dei Beni culturali, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  • i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
  • le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;
  • i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  • i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
  • i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, Commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
  • le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  • le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
  • le zone di interesse archeologico.

Ai sensi dell’art. 149 del DLgs 42/2004 sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Sono inoltre esclusi dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere indicati nell'Allegato A del del DPR 31/2017 e quelli indicati dall’articolo 4 del medesimo decreto.

 

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Come fare

La presentazione della domanda e dei relativi allegati deve avvenire in modalità digitale, all'indirizzo PEC comune.rubiera@postecert.it 

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Cosa serve

Modulistica compilata in ogni sua parte:

  • Autorizzazione paesaggistica ordinaria
  • Autorizzazione paesaggistica in procedura semplificata
  • Autorizzazione paesaggistica su accertamento di compatibilità (per sanatoria)
  • Autorizzazione paesaggistica postuma "ex post" a sanatoria con procedura ordinaria
  • Autorizzazione paesaggistica postuma "ex post" a sanatoria con procedura semplificata
  • Relazione paesaggistica redatta da un tecnico abilitato
  • Estratto cartografia (stradario/CTR/ortofoto/strumento urbanistico comunale vigente/PTCP/PTPR)
  • Documentazione fotografica con evidenziati i punti di ripresa
  • Elaborati grafici (stato di fatto, progetto, sovrapposizione sinottica, foto-inserimento o rendering dell'intervento)
  • Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria dal portale Comune di Rubiera (entranext.it)
  • Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo (16,00 euro per la richiesta e 16,00 euro per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica) Modulo da allegare alle domande inviate via Pec per assolvimento imposta di bollo virtuale (rubiera.re.it)
  • Copia fotostatica del documento di identità del richiedente (in caso di firma autografa, non digitale)
  • Copia fotostatica del documento di identità del tecnico incaricato (in caso di firma autografa, non digitale)
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Cosa si ottiene

Autorizzazione paesaggistica ordinaria, semplificata, “Ex-Post” od Accertamento compatibilità paesaggistica.

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Tempi e scadenze

Salvo interruzioni, i termini per rilasciare l'autorizzazione paesaggistica sono:

  • 105 giorni, con la procedura ordinaria
  • 60 giorni, con la procedura semplificata (per interventi classificabili di “lieve entità” ai sensi del D.P.R. 31/2017)
  • 80 giorni, con la procedura in sanatoria per accertamento compatibilità paesaggistica
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Accedi al servizio

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Condizioni di servizio

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2024, 18:16

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