Materie del servizio
A chi è rivolto
Soggetti passivi IMU proprietari di unità abitative concesse in comodato gratuito tra parenti entro il primo grado in linea retta (genitore-figlio/ figlio-genitore)
Descrizione
Per il corrente anno d’imposta 2025, con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 23/12/2024, sono state deliberate le aliquote IMU, tra le quali l'aliquota agevolata pari al 0,98 per cento, per gli alloggi concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (genitore o figlio), ove siano rispettati i requisiti previsti.
Oltre all’aliquota agevolata introdotta dal Comune, è possibile applicare una ulteriore agevolazione introdotta dallo Stato, che comporta la riduzione al 50% della base imponibile del fabbricato, qualora siano rispettati i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 747, lettera c), legge n. 160/2019.
Come fare
Agevolazione comunale (in vigore dal 2014):
Per poter beneficiare dell'agevolazione comunale occorre rispettare i seguenti requisiti:
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Requisito 1 - rapporto di parentela tra comodante e comodatario:
il comodante (cioè colui che concede l'alloggio, per il quale è tenuto a versare l'IMU) deve essere legato da un rapporto di parentela di primo grado (genitore o figlio) con il comodatario (cioè colui che occupa l'alloggio); entrambi i soggetti devono essere maggiorenni. -
Requisito 2 - utilizzo degli alloggi concessi in comodato:
l'alloggio detenuto dal comodatario che lo occupa deve essere utilizzato da questi come propria residenza anagrafica e dimora abituale. E’ escluso il beneficio qualora il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull’immobile stesso, così come disposto dalla sentenza di Corte di Cassazione n. 373446 del 20/12/2022, che affermando un principio di diritto, esclude la possibilità di applicare la disciplina agevolata dell’IMU prevista per il comodato tra parenti di primo grado in linea retta, qualora questi siano comproprietari dell’immobile oggetto del comodato. - Requisito 3 – obbligo dichiarativo IMU:
il comodante assolve gli obblighi dichiarativi compilando e presentando entro il 31 dicembre del corrente anno, a pena decadenza del beneficio, l'apposita autocertificazione con la quale dichiara di possedere i requisiti per l'applicazione dell'aliquota agevolata. Restano valide le istanze di aliquota agevolata presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente sempre che non siano intervenute variazioni alle condizioni che danno diritto all’agevolazione.
Al venir meno dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota agevolata, o in caso di variazione, il contribuente è tenuto a comunicare all'Ufficio tale informazione compilando il modello di cessazione comodato e presentandolo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione delle condizioni previste per l’applicazione dell’aliquota agevolata.
Agevolazione introdotta dallo Stato:
L'agevolazione comporta la riduzione del 50% della base imponibile dell'alloggio, e delle relative pertinenze (nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7), ai fini del calcolo dell'IMU. In pratica si ha il dimezzamento dell'imposta per il periodo di sussistenza dei requisiti.
Per poter beneficiare dell'agevolazione statale confermata dall'art. 1 comma 747 lettera c) della L. 160/19, occorre rispettare tassativamente i seguenti requisiti:
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Requisito 1: rapporto di parentela tra comodante e comodatario:
il comodante (cioè colui che concede l'alloggio per il quale è tenuto a versare l'IMU) deve essere legato da un rapporto di parentela di primo grado (genitore o figlio) con il comodatario (cioè colui che occupa l'alloggio). Il comodatario deve essere maggiorenne. Il comodante e il comodatario devono avere la propria residenza anagrafica e dimora abituale nel Comune di Rubiera.
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Requisito 2: limite al numero di alloggi posseduti dal comodante e loro collocazione:
il comodante deve possedere (di conseguenza tenuto al versamento dell'IMU) al massimo due alloggi, e relative pertinenze, sull'intero territorio nazionale, ancorché posseduti in quota. Non fa decadere l'agevolazione il possesso di altri immobili (fabbricati, terreni agricoli o aree fabbricabili), ovunque ubicati, purché diversi dagli alloggi o la titolarità della nuda proprietà su eventuali ulteriori alloggi oltre il limite fissato. L'alloggio concesso in comodato deve essere ubicato nel medesimo Comune di Rubiera nel quale il comodante ha la propria residenza anagrafica e dimora abituale.
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Requisito 3: utilizzo degli alloggi:
l'alloggio detenuto dal comodatario che lo occupa deve essere utilizzato da questi come propria residenza anagrafica e dimora abituale. L'eventuale ulteriore alloggio posseduto dal comodante nel medesimo Comune di Rubiera oltre a quello dato in comodato deve essere utilizzato da questi come propria abitazione principale (con residenza anagrafica e dimora abituale sua e del suo nucleo familiare). Il comodatario non deve essere soggetto passivo d’imposta relativamente all’alloggio occupato (non deve, cioè, essere titolare di quote di possesso). L’agevolazione si estende alle pertinenze entro i limiti fissati dall’art. 1, comma 741, lettera b), legge n. 160/2019.
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Requisito 4: classificazione catastale degli alloggi:
l'agevolazione è esclusa per gli alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. -
Requisito 5: registrazione del contratto di comodato:
il contratto di comodato d’uso gratuito (sia nel caso di forma scritta o verbale) deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Con la regolare registrazione del contratto il beneficio ha valenza dalla data di stipula del contratto stesso, sempreché siano rispettati tutti gli altri requisiti. -
Requisito 6: obblighi dichiarativi IMU:
il comodante che ritiene di aver diritto al beneficio dal corrente anno d’imposta, è tenuto a dichiararlo presentando all’Ufficio Tributi, entro il 30 giugno dell’anno prossimo, la dichiarazione di variazione relativa al corrente anno d’imposta, nella quale indicherà i dati catastali dell’alloggio e delle pertinenze che godono del beneficio e la sua decorrenza.
Qualora l’immobile rispetti i requisiti sia per l’applicazione dell’agevolazione statale sia per quella comunale, è ammessa la possibilità di indicare nel modello previsto per godere dell’aliquota agevolata IMU comunale l’applicazione dell’agevolazione statale. La perdita del beneficio va comunicata con la dichiarazione IMU da presentare entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il beneficio è decaduto.
Cosa serve
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Modulistica allegata
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Contratto di comodato (nel caso si richieda anche l’agevolazione statale)
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Registrazione del contratto presso Agenzia delle Entrate (nel caso si richieda anche l’agevolazione statale)
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Doc. identità del proprietario
Cosa si ottiene
Aliquota agevolata IMU e agevolazione statale.
Tempi e scadenze
Il servizio è sempre accessibile.
Il modulo va presentanto presso l'Ufficio Tributo entro il 31/12.
Non occorre ripresentare la domanda ogni anno qualora la situazione rimanga invariata.
Costi
Il servizio informativo non comporta alcun costo
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Più informazioni su
Il Servizio è disponibile presso:
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l’Ufficio Tributi - Comune di Rubiera (RE) - Sede in Via Emilia Est n. 5 - 2° piano
con i seguenti orari di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì su appuntamento presso l’Ufficio Tributi
Martedì pomeriggio dale ore 15,00 alle ore 17,00 senza appuntamento
Sabato chiuso
- Sportello Unico dei cittadini – Comune di Rubiera (RE) - Piazza Garibaldi n 3/C
con i seguenti orari di apertura al pubblico:dal lunedì al sabato 8.30 – 13.00
Martedì pomeriggio 15.30 – 17.30
Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2025, 08:59