IMU – Come si calcola, quando e come si paga

Servizio attivo

E’ l’imposta dovuta dal proprietario di immobili, ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal concessionario di aree demaniali e dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria

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A chi è rivolto

Proprietari di immobili: fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili, secondo le definizioni di legge, o titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, diritto di abitazione, diritto di superficie)
Il contribuente è tenuto sia al pagamento dell’imposta sia, in alcuni casi, alla presentazione della dichiarazione.

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Descrizione

A decorrere dal 1° gennaio 2020 l’Imposta Municipale Propria (Nuova IMU) è disciplinata dalle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, ai commi da 739 a 783, così come modificate ed integrate dalle successive Leggi di Stabilità 2021 e 2022, oltre agli effetti della Sentenza Costituzionale n. 209/2022.

A seguito delle novità introdotte dal 2020, il Comune, con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/06/2020, ha adottato il Regolamento per l’applicazione dell’IMU, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2024.

Come si calcola:
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
Nel caso sia intervenuta una variazione incidente sull’ammontare dell’imposta, il mese è computato per intero se la situazione antecedente o successiva alla variazione si è protratta per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.
In particolare il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta dovuta per il mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

 

Giorni nel mese in capo al cedente

Giorni nel mese in capo all’acquirente

Soggetto passivo per intero mese

15

16

acquirente

15

15

acquirente

14

14

acquirente

L’imposta annua dovuta va determinata applicando al valore imponibile l’aliquota adottata dal Comune per la specifica fattispecie d’immobile, rapportando, poi, l’imposta alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno in cui il possesso si è protratto.

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Come fare

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 indicando il Codice Catastale del Comune di Rubiera che è H628 e utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3912: IMU abitazione principale (solo per versamenti relativi a categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze;

  • 3913: IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (solo fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità);

  • 3914: IMU terreni agricoli;

  • 3916: IMU aree fabbricabili;

  • 3918: IMU altri fabbricati (escluse categorie catastali D);

  • 3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Stato aliquota fino al 7,6 per mille;

  • 3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D) quota Comune aliquota eccedente il 7,6 per mille;

  • 3939: IMU fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché non locati (sono compresi anche i fabbricati che appartengono al gruppo catastale D e rientrano nella definizione di bene merce); ATTENZIONE: a partire dall’anno d’imposta 2022 l’articolo 1, comma 751, legge n. 160/2019, dispone l’esenzione dall’IMU per tale tipologia di fabbricati; il codice tributo va, pertanto, utilizzato nell’eventualità debbano effettuarsi versamenti di regolarizzazione (ravvedimento operoso) per le annualità antecedenti il 2022.

I contribuenti non residenti nel territorio nazionale dello Stato che devono effettuare i pagamenti dell’IMU dall’estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, dovranno provvedere tramite bonifico bancario nei seguenti modi:

  • per l’eventuale quota di imposta comunale spettante allo Stato, seguendo le istruzioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

  • per la quota di imposta del Comune di Rubiera, direttamente sul conto Banco BPM S.p.A.,utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

Cod. IBAN: IT 80 S 05034 66470 000000024827

Codice BIC: BAPPIT21492

Come causale del versamento devono essere indicati:

  1. Il codice fiscale del contribuente;

  2. La sigla “IMU”, e i relativi codici tributo;

  3. L’annualità di riferimento e l’indicazione di “Acconto” o “Saldo”.

Versamento minimo

Sulla base dell’art. 39 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali (modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 29/06/2020) non sono dovuti versamenti per somme inferiori a euro 12,00 di imposta annua.

Ravvedimento operoso

Chi non ha provveduto a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso” seguendo le istruzioni riportate nell’apposita scheda.

Domanda di Rimborso

Il cittadino che ha versato somme non dovute a titolo di IMU del Comune di Rubiera, può presentare domanda di rimborso, sia per quanto riguarda la quota di imposta comunale che per l’eventuale quota riservata allo Stato, utilizzando la modulistica predisposta dall’Ufficio e pubblicata nel sito istituzionale.

L’istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del versamento e sarà evasa dall’Ufficio Tributi entro centottanta giorni dalla data della presentazione della richiesta.

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Cosa serve

Modello F24 cartaceo o editabile

Delibera di C.C. Aliquote IMU n. 63 del 23/12/2024 

Prospetto Aliquote IMU 2025

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Cosa si ottiene

Il pagamento dell'I.M.U.

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Tempi e scadenze

L’imposta annua dovuta per l’anno in corso si versa in due rate:

  • la prima rata va versata entro il 16 giugno dell'anno in corso.

  • la seconda rata va versata entro il 16 dicembre dell’anno in corso

Nel caso la scadenza di versamento cada in un giorno prefestivo o festivo, la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro la scadenza di giugno.
Il versamento della rata in acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando le aliquote e la detrazione dell’anno precedente, con la possibilità di utilizzare quelle stabilite dal Comune per l’anno in corso se già deliberate dal Comune.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate nell’anno dal Comune e con riferimento ad eventuali variazioni che in corso d’anno hanno interessato gli immobili posseduti (mesi di possesso, quota di possesso).
Solo per i soggetti definiti dall’articolo 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019 (cd. Enti non Commerciali) il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 17 giugno e del 16 dicembre dell’anno in corso, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno prossimo.

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Costi

Il servizio è di natura informativa e non comporta alcun costo

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Condizioni di servizio

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Contatti

Ufficio Tributi : 0522 - 622 268/267/263
Sportello Unico del cittadino : 0522- 622 209
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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 4 febbraio 2025, 15:26

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