Descrizione
E’ in vigore dal 1° ottobre 2024 l’Ordinanza n. 128 relativa alle misure adottate per la qualità dell’aria a Rubiera.
1 nel periodo 01/10/2024 – 31/03/2025, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, previsto il divieto di circolazione nei tratti stradali elencati al punto 8, dei seguenti veicoli privati:
– veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
– veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
– veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
– ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
2 il divieto alla circolazione di cui al presente punto 1 è sospeso nei seguenti giorni di festività:
– 2024: 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre
– 2025: 1 gennaio, 6 gennaio, 3 febbraio
3 nelle domeniche ecologiche, comprese nel periodo 01/10/2024 – 31/03/2025, dalle 8.30 alle 18.30, previsto il divieto di circolazione nelle vie elencate al punto 8 e illustrate nella planimetria allegata, dei seguenti veicoli privati:
– veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
– veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
– veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
– ciclomotori e motocicli EURO 0 ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
4 nel periodo 01/10/2024 – 31/03/2025, in tutto il territorio comunale previsto:
4.1 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
4.2 il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all’aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d’artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall’amministrazione comunale, nell’ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;
4.3 il divieto di abbruciamento, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell’articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
4.4 al divieto di cui al punto 4.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave
pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l’abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l’area su cui si pratica l’abbruciamento non sia raggiungibile dalla “viabilità ordinaria”, come di seguito specificato: per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
5 durante la stagione termica 2024-2025, nel periodo 15/10/2024 – 15/04/2025, in tutto il territorio comunale: l’obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
6 le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno:
6.1 l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
6.2 l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti;
7 nel periodo 01/10/2024 – 31/03/2025 l’adozione delle seguenti misure emergenziali, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell’ambito territoriale della Provincia di Reggio Emilia, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:
7.1 nella fascia orario 8.30-18.30, il divieto di circolazione nell’area nei tratti stradali elencati al punto 8, come da planimetria allegata, dei seguenti veicoli:
– nella fascia orario 8.30-18.30, il divieto di circolazione nell’area del centro abitato di Rubiera, come da planimetria allegata, dei seguenti veicoli:
– veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
– veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
– veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
– ciclomotori e motocicli EURO 0 ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
7.2 in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di
calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;
7.3 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030.
Dell’attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.
8 L’area del centro abitato del Comune di Rubiera in cui si applica il divieto di circolazione di cui ai punti 1, 3 e 7.1 della presente Ordinanza è individuata nella planimetria allegata e comprende le seguenti vie:
• via Emilia Est dall’intersezione con Piazza XXIV Maggio/Piazza Gramsci fino all’intersezione con via Battisti;
• via Cavour, via Libertà, via Andreoli, via Garibaldi, via Trieste, via Boiardo, via Trento, via Codro, via De Amicis, via Roma;
• via Vittorio Emanuele II°;
• SS9 nel tratto denominato via Matteotti, dalla rotatoria con via della stazione alla rotatoria con via Melato.
9 Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti 1, 3 e 7.1 i seguenti veicoli:
a) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
b) autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car- pooling);
c) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall’art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030) –
d) Solo relativamente alle limitazioni strutturali di cui al punto 1, i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall’ordinanza sindacale prot. n.19266 del 30/12/2022 ;
10 Altri veicoli ad uso speciale oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione: (vedi punto B dell’allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030):
a) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
b) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);
c) veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
d) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l’assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
e) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
f) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
g) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
h) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
i) veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;
j) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;
k) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.
l) Veicoli di servizio dell’amministrazione comunale
11 Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:
a) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
b) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474
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Ultimo aggiornamento: 7 dicembre 2024, 11:28