Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

Le norme del presente Regolamento disciplinano le seguenti attività, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria

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Descrizione

Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing
Le norme del presente Regolamento disciplinano le seguenti attività, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali: 
a. acconciatore e barbiere, ai sensi della legge 17.08.2005 n. 174 e della legge  14.2.1963 n. 161 come modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142 applicabile  per le parti compatibili con la legge 17.08.2005 n. 174, fino all’emanazione della  relativa legge regionale attuativa; 
b. estetista, ai sensi della legge 4.01.1990 n.1 e delle Leggi Regionali n. 32/1992 e  12/1993; 
c. tatuatori e piercing, secondo le linee guida emanate dal Ministero della Sanità  con nota 2.8./156 del 05.02.1998, della circolare del Ministero della Sanità  2.8./633 del 16.07.1998, nonché delle linee guida fissate dalla Giunta Regione  Emilia Romagna 11.04.2007 n. 465.

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Ultimo aggiornamento: 2 settembre 2024, 11:53

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