Richieste relative alla cremazione

La cremazione avviene in appositi forni crematori presenti in tutto il territorio nazionale e deve essere autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso.

Tipi di documento:
Modulistica
Municipium

Descrizione

Per dar corso alla cremazione è necessaria l’autorizzazione dell’Ufficiale di Stato civile del Comune di decesso.
L’autorizzazione è rilasciata quando sia effettiva ed evidente la volontà alla cremazione espressa:
– dal defunto con atto testamentario o con iscrizione ad una società di cremazione riconosciuta,
– dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato secondo le disposizioni del Codice Civile o, in caso di concorso di più parenti di pari grado, dalla totalità di essi, attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
– il certificato del medico curante escluda che il decesso sia dovuto a reato,
– l’ASL competente rilasci parere favorevole alla cremazione.

Destinazione ceneri
Le ceneri possono essere:
– tumulate in una celletta di uno dei cimiteri cittadini;
– sistemate in una sepoltura privata;
– ricongiunte ad altro defunto ospitato in un loculo o inumato a terra;
– affidate ai familiari per la custodia presso l’abitazione;
– disperse all’interno del cimitero capoluogo;
– disperse in natura; in questo caso è necessario contattare il Comune ove si intende effettuare la dispersione per le necessarie autorizzazioni

L’affido familiare delle ceneri
In caso di affido, la società che effettua il servizio di cremazione confeziona le ceneri in un’urna dotata di sigillo antieffrazione di alta durabilità. Chi ha in affido un’urna cineraria presso la propria abitazione deve comunicare agli uffici del Comune di residenza l’eventuale decisione di cambiare il proprio domicilio. Ogni spostamento dell’urna è possibile solo se preventivamente autorizzato. Nel caso in cui l’affidatario desideri concludere l’affido dovrà conferire l’urna al cimitero del comune di residenza.

La dispersione delle ceneri in natura
La dispersione delle ceneri si definisce “in natura” quando avviene in spazi esterni alle mura cimiteriali; la legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 consente la dispersione:
– in montagna o in altre aree naturali a debita distanza da centri ed insediamenti abitativi;
– nei fiumi, in mare e altri corsi d’acqua nei soli tratti liberi da manufatti e da natanti;
– in aree private previo consenso del proprietario al quale la legge vieta di percepire alcun compenso per aver concesso la propria approvazione.
E’ vietata la dispersione nei centri abitati.
E’ necessario prendere contatti tempestivamente con il Comune di destinazione per accertarsi che si possa procedere alla dispersione nel luogo individuato, spesso un luogo caro al defunto.

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Ultimo aggiornamento: 12 novembre 2024, 23:43

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