Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai cittadini stranieri e apolidi.
NON è rivolto a chi è figlio/a di padre o madre di cittadinanza italiana, in quanto è cittadino/a italiano/a subito per nascita.
Descrizione
I cittadini stranieri possono acquisire la cittadinanza italiana per:
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matrimonio/unione civile (art. 5 Legge 91/1992 e succ. mod.);
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residenza in Italia (art. 9 Legge 91/1992 e succ. mod.)
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beneficio di legge (art. 4 Legge 91/1992)
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riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (jure sanguinis -D.L. 36/2025)
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riconoscimento della filiazione (art. 2 Legge 91/1992)
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convivenza durante la minore età con genitore che ha acquisito la cittadinanza italiana (art. 14 Legge 91/1992)
Come fare
N.B: è comunque opportuno rivolgersi all’Anagrafe del Comune di residenza per le informazioni preliminari sulla procedura e sulla documentazione da allegare alla domanda che verrà inoltrata successivamente in Prefettura. Solo nei casi 3, 4, 5 la domanda va presentata al Comune di residenza.
1) Acquisto della cittadinanza per matrimonio/unione civile
Viene concesso con decreto prefettizio. Può presentare richiesta il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano, dopo il matrimonio, quando risieda legalmente da almeno due anni in Italia o da tre anni se residente all’estero.
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli minori. Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non devono essere intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione personale dei coniugi.
La richiesta, alle stesse condizioni, può essere presentata anche dalla persona unita civilmente ad un cittadino italiano.
2)Acquisto della cittadinanza per residenza in Italia
Viene concesso con decreto del Presidente della Repubblica:
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allo straniero che abbia il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado cittadini italiani per nascita o che sia nato nel territorio italiano e, in entrambi i casi, che vi risieda da almeno tre anni;
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allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risieda legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione;
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allo straniero che abbia prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni, alle dipendenze dello stato italiano;
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al cittadino di uno stato dell’Unione Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
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all’apolide e al rifugiato che risiedano legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano;
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allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio italiano.
Dal 18 giugno 2015 la presentazione delle richieste è consentita esclusivamente online. Il richiedente, tramite il Portale del Ministero dell'Interno, dovrà accedere mediante il proprio SPID, trasmettendo tutti i documenti occorrenti in formato elettronico.
Entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza, l'interessato può rendere il giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana all'ufficio di Stato civile del Comune di residenza.
3) Acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge
Viene concesso dal Comune:
A) al discendente in linea retta (fino al secondo grado) di cittadino italiano per nascita, in presenza di uno dei seguenti requisiti:
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prestazione del servizio militare nelle Forze Armate italiane, previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana;
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assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello stato italiano, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana;
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residenza legale in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di età, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
B) allo straniero nato in Italia, che vi risieda legalmente e senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, previa dichiarazione entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di voler acquistare la cittadinanza italiana.
4) Riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis)
Lo straniero discendente da cittadini italiani emigrati all’estero, che voglia ottenere il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana “jure sanguinis” deve rivolgersi:
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al consolato italiano competente, se residente all’estero;
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all’ufficio Anagrafe del Comune di residenza, se residente in Italia.
Dal 28 marzo 2025 le nuove richieste di cittadinanza (restano salve quelle già presentate sulla base della pregressa disciplina) non potranno essere accolte per chi è nato all’estero anche prima del 28 marzo 2025 ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
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un genitore o adottante cittadino è nato in Italia;
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un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio; un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia.
5) Riconoscimento della filiazione
La cittadinanza viene concessa al figlio maggiorenne riconosciuto da cittadino italiano, previa dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento.
6) Acquisto durante la minore età
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza. L'acquisto della cittadinanza per il minore convivente avviene, pertanto, se vi sono le seguenti condizioni:
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rapporto di filiazione;
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convivenza.
L'art. 12 del Regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza precisa che "La convivenza deve essere stabile ed effettiva e opportunamente attestata con idonea documentazione".
Cosa serve
Occorre:
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richiesta riconoscimento cittadinanza;
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elezione cittadinanza italiana diciottenni (nel caso di riconoscimento della filiazione);
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documento d’identità.
Cosa si ottiene
La cittadinanza italiana.
Tempi e scadenze
il termine di definizione dei procedimenti per l’acquisizione della cittadinanza italiana nei casi di matrimonio/unione civile e residenza in Italia é di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda. Per gli altri procedimenti i termini variano dai 30 gg ai 360 giorni.
Costi
Il costo da sostenere varia a seconda del proprio caso specifico e della documentazione richiesta da allegare. Tutte le relative informazioni si trovano sul portale della prefettura.
Vincoli
Conoscenza della lingua italiana: la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli art. 5 e 9 della L. 91/1992 é subordinata al possesso, da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana (art. 9.1, legge 91/1992).
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 9 maggio 2025, 11:53