IMU – Riduzione della base imponibile per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

Servizio attivo

Riduzione base imponibile del 50% per il calcolo dell’imposta Immoboli dichiarati inagibili (art. 1, comma 747, L.n. 160/2019)

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A chi è rivolto

Soggetti passivi IMU titolari di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

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Descrizione

L’art. 1, comma 747, lettera b), della Legge 160/2019 stabilisce che, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

Secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 2, del Regolamento IMU vigente, l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia. L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

L’agevolazione non si applica ai fabbricati oggetto di interventi di demolizione o di recupero edilizio ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, in quanto, in quest'ultima fattispecie, la relativa base imponibile va determinata con riferimento al valore dell’area edificabile senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

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Come fare

Per ottenere l'agevolazione del 50% sull'imposta IMU è necessario presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Rubiera apposita modulistica con l'indicazione dei requisiti necessari richiesti dalla normativa vigente.

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Cosa serve

Per il riconoscimento dell’agevolazione suddetta il soggetto passivo è tenuto a presentare all’Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, eventualmente corredata da idonea documentazione, che attesti la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità del fabbricato e l’effettivo non utilizzo.

L’Ufficio tecnico comunale accerta, con spese a carico del possessore, la sussistenza dei requisiti di inagibilità o di inabitabilità, anche con eventuale sopralluogo a cui il proprietario dell'immobile acconsente, pena la decadenza del beneficio. Il diritto all’agevolazione avrà effetto solo nel caso in cui sia confermata dall’Ufficio Tecnico comunale la sussistenza dei requisiti, e avrà decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.

In alternativa a quanto sopra indicato, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare al Servizio Tributi la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l' inagibilità o l'inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Il Servizio Tecnico comunale si riserva di fare controlli sulle dichiarazioni presentate anche attraverso un eventuale sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio. Qualora, a seguito dei suddetti controlli, l’Ufficio Tecnico comunale dovesse ravvisare la mancanza dei requisiti richiesti, l’ufficio competente provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego del diritto all’agevolazione.

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Cosa si ottiene

Riduzione della base imponibile IMU del 50%.

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Tempi e scadenze

Il servizio è sempre attivo.

Nel caso sia confermato il diritto all’agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego che sancirà il mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e il conseguente conguaglio fiscale.

La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fino a quando permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo.

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Costi

Il servizio di Informazioni e la modulistica sono gratuiti. 

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Contatti

Telefono Servizio Tributi : 0522 - 622 268/267/263
Telefono Sportello Unico dei cittadini : 0522 - 622 209
Email Sportello Unico dei cittadini : urp@comune.rubiera.re.it
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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

Il Servizio è disponibile presso:

  • l’Ufficio Tributi - Comune di Rubiera (RE) - Sede in Via Emilia Est n. 5 - 2° piano
    con i seguenti orari di apertura al pubblico:
    dal Lunedì al Venerdì su appuntamento presso l’Ufficio Tributi
    Martedì pomeriggio dale ore 15,00 alle ore 17,00 senza appuntamento
    Sabato chiuso.

Ultimo aggiornamento: 19 febbraio 2025, 09:18

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