Materie del servizio
A chi è rivolto
Tutti i possessori di cani devono segnalare:
1. il possesso di un cane
2. il trasferimento di residenza (all’interno del comune o in altri comuni)
3. la cessione di un cane ad altre persone
4. la morte del cane
5. lo smarrimento di un cane.
Descrizione
L’anagrafe Regionale degli animali d’affezione è la banca dati che raccoglie le informazioni sui cani, gatti e furetti che vivono nella nostra Regione. Gli animali vengono identificati e registrati con il numero di microchip, al quale vengono associati i dati anagrafici del proprietario. I dati registrati servono al fine di rintracciare il proprietario dell'animale in caso di smarrimento e per la prevenzione di malattie trasmissibili all’uomo. Per questo è importante che tutte le variazioni vengano mantenute aggiornate nell’anagrafe, come ad esempio il cambio di proprietario, il cambio di residenza, di numero telefonico, lo smarrimento, il ritrovamento o il decesso dell'animale. L’iscrizione all’anagrafe consiste nell’inclusione in un apposito registro di tutti i cani presenti sul territorio comunale.La L. 281/1991 e la L.R. 27/2000 stabiliscono l'obbligo di iscrizione dei cani, dei gatti delle colonie feline e dei gatti ospiti dei gattili, all'anagrafe regionale degli animali d’affezione e la relativa identificazione, mentre per gatti e furetti è obbligatoria solo nel caso sia richiesto il rilascio del passaporto europeo per la movimentazione degli animali fra i Paesi dell’UE. Ai sensi dell'art.7 comma 1 e 2 della L.R. dell'Emilia Romagna "I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza…entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.""
Come fare
- Iscrizione entro 30 giorni dalla nascita o dal possesso
- Morte o cambio residenza entro 15 giorni (non occorre presentare documentazione)
- Sottrazione o smarrimento entro 3 giorni
- Inserimento microchip entro 30 giorni dal ritiro presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, a cura di un medico veterinario.Dal 1° gennaio 2001 è obbligatorio l’inserimento del microchip ai cani non tatuati o con tatuaggio illeggibile mentre l’applicazione è facoltativa per gli animali con tatuaggio leggibile. Il microchip ha dimensioni ridotte (13 mm di lunghezza per 2,1 mm di diametro) e viene fornito dal veterinario che esegue l’inserimento o si ritira presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico pagando la somma di € 3,50. Entro 30 giorni dal ritiro del microchip il proprietario deve recarsi da un veterinario di fiducia che, con una semplice iniezione, lo inserirà sotto la pelle del cane, di norma, vicino all’orecchio. Questo sistema è indolore, rapido e non ha controindicazioni: consente inoltre l’identificazione dell’animale da parte dei Comuni, dei canili e dei veterinari.
Cosa serve
Certificato di avvenuto tatuaggio o inserimento del microchip nel caso il cane ne fosse già provvisto. Per ogni cessione o acquisizione tra proprietari dovrà essere utilizzato Il “Modulo per passaggio di proprietà” scaricabile da questa pagina, con allegato fotocopia documento d’identità valido.
Cosa si ottiene
Registrazione all'anagrafe regionale degli animali d’affezione
Tempi e scadenze
La documentazione comprovante l'iscrizione, la cessione o l'acquisizione dell'animale si ottiene entro 30 giorni dal ricevimento.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 16 aprile 2024, 21:30