Materie del servizio
A chi è rivolto
Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni: italiano o dell'Unione Europea; cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.
Come fare
Si acquista automaticamente nei seguenti casi:
Nascita
- È cittadino italiano il figlio di genitori italiani in qualsiasi stato sia nato; Chi è nato in Italia da genitori apolidi o ignoti;
- Chi è nato da genitori stranieri che non trasmettono, per la legge dello Stato di appartenenza, la loro cittadinanza
Adozione
- Lo straniero minore di età adottato da cittadino italiano
- Riconoscimento di paternità o maternità e filiazione
- Nel caso in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale avviene quando il figlio è minore di età
Può essere richiesta dal cittadino straniero nei seguenti casi:
- Cittadino straniero o apolide del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini per nascita se dichiara di voler acquistare la cittadinanza e prestare servizio militare per lo Stato Italiano; assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato; al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente in Italia da almeno due anni.
- Cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede in Italia da almeno 5 anni dall’adozione;
- Cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea se risiede legalmente da almeno 4 anni;
- Apolide che risiede legalmente da almeno 5 anni;
- Straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni;
- Straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato da almeno 5 anni;
- Cittadino straniero che abbia reso all’Italia notevoli servigi.
- Straniero o apolide coniugato con un cittadino italiano residente legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla data del matrimonio se non vi è stato scioglimento, cessazione o annullamento e non sussiste separazione legale. Se i coniugi risiedono all’estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio
Cosa serve
La domanda di cittadinanza deve essere inoltrata attraverso una procedura informatica messa a punto dal dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze.
Il richiedente dovrà entrare con le proprie credenziali di identità digitale ( SPID o CIE) sul portale dedicato alla procedura e compilare la domanda .
Per la compilazione serviranno:
- un documento di riconoscimento;
- gli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale);
- la ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00
Il decreto di concessione viene notificato all’interessato/a. Entro sei mesi dalla notifica deve essere prestato il giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle leggi dello Stato.
Può inoltre richiedere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4 comma 2 L. 91/92 il cittadino straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età .
Occorre allegare alla richiesta la dichiarazione consolare attestante la cittadinanza e tutta la documentazione attestante la regolarità del soggiorno dalla nascita.
La regolarità dell’iscrizione anagrafica viene acquisita d’ufficio dallo Stato Civile.
Cosa si ottiene
La cittadinanza italiana
Tempi e scadenze
La richiesta va fatta al compimento del 18° anno ed entro il compimento del 19° all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.
Una volta terminata favorevolmente l'istruttoria della domanda di cittadinanza, l'autorità italiana competente emana il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana che deve essere notificata all'interessato entro 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte della Prefettura
Accedi al servizio
Canale digitale:
Costi
€ 250 da versare tramite i bollettini disponibili presso prefetture e uffici postali sul conto corrente n. 809020 intestato a Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza.
€ 16.00 per marca da bollo su istanza originale
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Direttiva del Ministro dell’Interno 7 marzo 2012 con la quale, a partire dal 1° giugno 2012, viene attribuita ai prefetti la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani.
La competenza sarà, invece, del capo del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero, e del Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Il provvedimento prosegue nel percorso di razionalizzazione già intrapreso dal Ministero dell’Interno, impegnato a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nell’interesse dei cittadini.
Ultimo aggiornamento: 30 agosto 2024, 11:39