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Richiedere l'autorizzazione alla cremazione e la dispersione o l'affido delle ceneri

Servizio attivo

La cremazione è una pratica che consiste nel ridurre in ceneri le spoglie mortali raccogliendole in una particolare urna. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà della persona defunta.

Argomenti:
Morte
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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Domanda di cremazione in generale

La domanda di cremazione, in generale, può essere presentata dal coniuge o da un parente della persona defunta. I familiari inoltre possono incaricare anche un'impresa di onoranze funebri.

Domanda di cremazione di resti ossei o resti mortali

Nel caso si proceda con la presentazione della domanda di cremazione di resti ossei o resti mortali, occorre innazitutto che siano completate le operazioni di esumazione o estumulazione, a seguito delle quali è possibile stabilire se si tratta di resti ossei o di resti mortali. In tal caso la domanda viene presentata come sopra specificato. Tuttavia, in mancanza delle persone sopra citate, può presentare domanda di cremazione di resti ossei o resti mortali di defunti sepolti nei cimiteri del comune di Rubiera la persona con parentela più prossima (individuata ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice Civile). In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, si può presentare domanda di cremazione di resti ossei o resti mortali se la maggioranza di queste persone ha optato per questa stessa scelta.

Dispersione delle ceneri

La persona titolata a richiedere la dispersione delle ceneri è la persona che il defunto ha indicato nelle sue volontà, o, in mancanza, solo se è:

  • il coniuge;

  • la persona convivente;

  • i figli, le figlie;

  • i familiari aventi diritto;

  • l’esecutrice o l' esecutore testamentario;

  • il legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui la persona defunta era iscritta.

Non è ammessa la dispersione delle ceneri di resti mortali o ossei.

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Descrizione

Le spoglie mortali di un defunto possono essere cremate raccogliendone le ceneri in una particolare urna. Per poter compiere questa operazione è necessario essere autorizzati alla  cremazione, nel rispetto della volontà della persona defunta, rivolgendosi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.

Le ceneri possono essere conservate o disperse. In entrambi i casi è necessaria la volontà espressa del defunto o dei parenti di primo grado.

Conservazione delle ceneri

Le ceneri possono essere tumulate in un loculo presso il cimitero o affidate personalmente a un proprio caro, a patto che l'urna sia custodita in un luogo preciso e definito. Possono inoltre essere conferite nel cinerario comune. Per l'affidamento è necessario presentare domanda all'Ufficiale di Stato Civile di decesso o di ultima sepoltura . L'ufficio comunale incaricato provvede a rilasciarne specifica autorizzazione. 

Dispersione delle ceneri per cremazione di salma

La dispersione può avvenire in natura o in un'apposita area cimiteriale, non all'interno dei centri abitati.
Per la dispersione è necessario presentare domanda all'Ufficiale di Stato Civile  dove è avvenuto il decesso. La dispersione non è ammessa per le ceneri derivate dalla cremazione di resti mortali od ossei. L'ufficio comunale rilascia specifica autorizzazione.

Cremazione di resti mortali o ossei

E' possibile richiedere la cremazione anche di resti mortali inumati da almeno 10 anni o tumulati da almeno 20. Deve esserci una previsione testamentale scritta o, in alternativa, la richiesta del coniuge o dalla maggioranza dei congiunti più prossimi del defunto.
L'istanza deve essere presentata all'Ufficio di Stato Civile  in occasione della scadenza di sepoltura. L'ufficio comunale rilascia specifica autorizzazione.

La volontà del defunto di essere cremato può essere comprovata da :

  • disposizione testamentaria del defunto;

  • iscrizione del defunto ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;

  • in mancanza, dalla volontà manifestata dal coniuge mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

  • in difetto, dalla volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

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Come fare

Cremazione resti ossei o resti mortali

In genere, la richiesta di cremazione di resti ossei e di resti mortali viene presentata all'Ufficio di Stato Civile (Anagrafe) in occasione della scadenza dei tempi di sepoltura, a seguito dell’invio di una comunicazione. 

Dispersione ceneri

Per la scelta della dispersione delle ceneri, occorre inviare la domanda con tutti i documenti e gli atti che provano la volontà della persona defunta  a:

  • Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di decesso;

Affido personale delle ceneri

Occorre presentare la domanda al/alla Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso o di sepoltura delle ceneri allegando tutti i documenti e gli atti che comprovano la volontà della persona defunta.

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Cosa serve

(istruzioni per partecipare al servizio)

Per la richiesta di cremazione occorre allegare:

  • il documento che prova la volontà della persona defunta di essere cremata;

  • il certificato del medico necroscopo (medico che esamina il cadavere) dal quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure il nulla osta dell'autorità giudiziaria;

  • la copia del documento di identità valido di chi fa la domanda di cremazione.

La forma della volontà espressa in vita dalla persona defunta può essere espressa in questi modi:

  • disposizione testamentaria;

  • iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta (Socrem);

  • in mancanza, volontà manifestata dal coniuge;

  • in difetto, volontà manifestata dalla persona con parentela più prossima (individuata secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile) e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutte queste persone.

Per la richiesta di dispersione ceneri:

La volontà della persona defunta di disperdere le proprie ceneri deve emergere in modo evidente e chiaro da:

  • disposizione testamentaria;

  • dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);

  • dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri;

  • dichiarazione resa, di fronte a un pubblico ufficiale, dai congiunti che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dalla persona defunta di essere dispersa, il luogo della dispersione e la persona incaricata dalla stessa, così come previsto dalla direttiva regionale (di cui alle del. di Giunta n. 10 del 10 gennaio 2005 e n. 1622 del 13 ottobre 2008).

    Per la richiesta di affido personale delle ceneri:

    La volontà della persona defunta di affidare le proprie ceneri a un persona specifica deve emergere in modo evidente e chiaro da:

    • disposizione testamentaria;

    • dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);

    • dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;

    • dichiarazione resa, di fronte a pubblico ufficiale, dai congiunti che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dalla persona defunta di affidare le proprie ceneri, così come previsto dalla direttiva regionale (di cui alle del. Giunta n. 10 del 10 gennaio 2005 e n. 1622 del 13 ottobre 2008).

    Le persone “congiunte” che possono rendere questa dichiarazione sono:

    • coniuge, se presente, insieme a persone con parentela di primo grado (figli, figlie e genitori della persona defunta);

    • in assenza di coniuge e parenti di primo grado, persona con parentela più prossima individuata ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile (in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutte queste persone).

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Cosa si ottiene

A seconda della richiesta si può ottenere:

  • l'autorizzazione alla cremazione

  • l'autorizzazione alla cremazione di resti ossei o resti mortali

  • l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

  • la consegna delle ceneri

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Tempi e scadenze

L'autorizzazione alle cremazioni  non viene rilasciata prima di 24 ore dal decesso e contestualmente alla redazione dell'atto di morte.

l'autorizzazione all'affido o alla dispersione viene rilasciata dopo il ricevimento del verbale di cremazione.

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Costi

Per quanto concerne la cremazione, affido e dispersione le istanze e le autorizzazioni sono esenti da bollo, mentre i relativi trasporti sono soggetti alla legge sul bollo.

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Contatti Utili

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Più informazioni su

Affido personale delle ceneri

La società che gestisce il forno crematorio affida le ceneri verificando:

  • l'atto di autorizzazione all'affido delle ceneri;

  • l'atto di autorizzazione al trasporto delle ceneri.



Ultimo aggiornamento: 28 aprile 2026, 12:47

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